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rilevabilità da parte del G.I. dell'opposizione a precetto del vizio di mancata integrazione del contraddittorio con la ...

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    16/01/2013 20:00

    rilevabilità da parte del G.I. dell'opposizione a precetto del vizio di mancata integrazione del contraddittorio con la curatela del fallimento litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo pendente in cassazione a p

    Nello stato passivo del fallimento non vengono ammessi i creditori insinuatisi in virtù di transazione ottenuta nell'ambito del fallimento revocato della stessa società in quanto ritenuta titolo inidoneo formatosi al di fuori della verifica .
    In primo grado il Tribunale rigetta l'opposizione allo stata passivo del fallimento spiegata dai creditori opponenti e li condanna al pagamento delle spese di lite anche in favore dei creditori concorsuali e concorrenti intervenuti nel giudizio ex art. 98 L.F., spiegando eccezione di compensazione dei crediti con controcredito sociale .
    In secondo grado , in difetto di notifica dell'istanza e del decreto di anticipazione dell'udienza di 1^ c.p. alla curatela e dopo che il fallimento è stato chiuso , la corte di appello ammette il credito nello stato passivo della procedura concorsuale e condanna in solido tutti i convenuti al pagamento delle spese di lite , ritenendo di non accogliere l'eccezione di compensazione per l'illiquidità dei crediti degli opponenti .
    I creditori ammessi al passivo notificano atto di precetto per il pagamento delle spese di lite sia al curatore che ai creditori intervenuti , i quali, dopo aver già spiegato ricorso per cassazione contro le sentenze assieme alla società tornata in bonis ,propongono opposizione a precetto lamentando gli stessi vizi delle sentenze azionate ed impugnate , riproponendo l'eccezione di compensazioni dei crediti abbandonta nel giudizo di legittimità , dopo l'intervenuta loro cessione del controcredito sociale .
    Il giudice dell'opposizione a precetto a dapprima sospeso il titolo a seguito dell'eccezione di compensazione dopodichè ha revocato la sospensione per la ritenutà socialità del credito .
    Nell'emananda sentenza , dato che ha già esaminato l'eccezione di compensazione , deve il giudice dell'opposizone a precetto esaminare il vizio di nullità delle sentenze poste alla base del precetto (litisconsorte necessario pretermesso) in quanto attinente al titolo azionato o per il principio del ne bis in idem tale doglianza è rimessa alla cassazione nonostante il rischio di inammissibilità del ricorso a causa della chisura del fallimento ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/01/2013 20:57

      RE: rilevabilità da parte del G.I. dell'opposizione a precetto del vizio di mancata integrazione del contraddittorio con la curatela del fallimento litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo pendente in cassazione

      La vicenda descritta ci fa nascere non poche perplessità (non capiamo la notifica del precetto al curatore di un fallimento chiuso per un debito della società fallita; anche la partecipazione di altri creditori al giudizio di opposizione non è comune, ecc.).
      In ogni caso, per venire alla domanda finale da lei formulata, al giudice dell'opposizione al precetto non è consentito il riesame e la riapplicazione della normativa già apprezzata dal giudice cui risale la formazione del titolo esecutivo giudiziale, ma gli compete esclusivamente interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva in quanto l'opposizione al precetto si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, di modo che gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (Cass. 13/11/2009, n. 24027).
      In sostanza, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere/dovere di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, l'idoneità del titolo utilizzato ad essere portato in esecuzione, ma non può entrare nel merito della decisione giudiziale sulla base della quale è stato emesso il provvedimento che viene azionato. E tanto vale anche se il titolo giudiziario utilizzato non sia passato in giudicato perché, come più volte detto dalla Cassazione a proposito di esecuzione promossa con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma opposto, con l'opposizione a precetto si contesta, in sede di giudizio di esecuzione, il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata, e quindi la legittimità del titolo posto a fondamento del precetto; con l'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza (anche sotto il profilo probatorio) del credito azionato in via monitoria (Cass. 25/07/2011, n. 16199; Cass. 12/1/1998 n. 186; Cass. 10/12/1976 n. 4602). Ancor più chiara Cass. 02/04/2009, n. 8011, per la quale, "La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli art. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo".
      Zucchetti Sg Srl