Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Urgente - Vendita fallimentare senza Incanto e sospensione feriale termini

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    28/10/2017 09:45

    Urgente - Vendita fallimentare senza Incanto e sospensione feriale termini

    Nell'ambito di un fallimento il Curatore ha provveduto alla vendita di un'azienda (costituita da beni immobili, mobili ed avviamento) mediante vendita senza incanto ai sensi degli articoli 570 e seguenti del CPC.
    Nel bando erano indicati 100 giorni per il versamento del saldo e del fondo spese.
    L'aggiudicatario, nella sua offerta, ha indicato come termine per il versamento del saldo 95 giorni.
    La gara e l'aggiudicazione sono avvenute il 3 di agosto.
    L'aggiudicatario ritiene che al termine per il versamento del prezzo e delle spese debba applicarsi la sospensione feriale dei termini e che, quindi, il termine finale debba essere posticipato di 28 giorni.
    Cosa ne pensate?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/10/2017 19:42

      RE: Urgente - Vendita fallimentare senza Incanto e sospensione feriale termini

      Ha ragione l'aggiudicatario. Invero i contrasti sul punto sono stati risolti da Cass. n. 12004/2012 (che richiama il precedente del 1987) secondo cui "in tema di liquidazione fallimentare, il termine per il versamento del prezzo, di cui agli art. 576 n. 7 e 585, comma 1, c.p.c., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi, alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742".
      Come è noto, in questa materia, l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione dei soli "termini processuali", per cui, in questo come in tutti i casi in cui il decorso di un termine ha anche ricadute di natura sostanziale (estinzione di diritti, decadenze, ecc.) si tratta di stabilire se esso abbia natura processuale o sostanziale. Nel caso del versamento del prezzo questa dicotomia è del tutto evidente in quanto, da un lato, il pagamento si inserisce in un procedimento ma, dall'altro, si tratta di un termine che incombe su un terzo estraneo (l'aggiudicatario) che, a seguito dell'eventuale mancato pagamento, può riportare la decadenza dall'aggiudicazione; la Corte ha risolto questo contrasto nel senso sopra indicato ritenendo che il termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale) per il fatto che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude in quanto il versamento del prezzo costituisce adempimento prodromico al trasferimento del bene; di conseguenza il termine per il versamento del prezzo, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo, ha natura processuale ed è, quindi, soggetto alla sospensione feriale.
      Zucchetti Sg Srl