Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

BENI IN LEASING NON RITIRATI

  • UGO MARIA FANTINI

    MORROVALLE (MC)
    07/12/2015 19:34

    BENI IN LEASING NON RITIRATI

    Buonasera,
    La ditta fallita aveva diversi beni in leasing. A seguito di accoglimento delle istanze di rivendica, diversi di essi sono stati ritirati dalle società di leasing
    altri, invece, sono ancora depositati presso un capannone del fallimento oggetto di un preliminare di vendita e prossimamente destinato ad essere definitivamente ceduto con atto di vendita.
    Le società di leasing sono state informate, all'epoca, sia dell'accoglimento delle istanze di rivendica sia dell'avvenuta aggiudicazione dell'immobile senza però che quest'ultime abbiano mai provveduto a ritirare i suddetti beni.
    Nel contratto preliminare di vendita stipulato tra il fallimento e l'aggiudicatario – promittente acquirente, è stato previsto che la promittente acquirente si obbliga << a conservare nell'immobile i beni delle società di leasing fino al loro ritiro da parte delle società stesse, con esonero da responsabilità per danni accidentali, furti od altro che potrebbero essere arrecati a tali beni, atteso che trattasi di mera detenzione >>.
    A questo punto, dovendo procedere alla stipula definitiva del contratto di vendita, la procedura fallimentare non intende assumersi ulteriori responsabilità per il mancato ritiro e, quindi, ho pensato di inviare un'ulteriore comunicazione alle società di leasing informandole che il giorno ……. si procederà alla vendita del capannone ed il fallimento si solleva da ogni responsabilità per danno od altro che dovessero verificarsi sui beni per effetto del passaggio di proprietà dell'immobile dove sono attualmente depositati.
    Mi chiedo se questa procedura è sufficiente e cosa si dovrebbe (ulteriormente) specificare sulla comunicazione alle società di leasing e sull'atto definitivo di vendita per la parte acquirente, che prende in carico definitivamente l'immobile con i beni in leasing, e per il fallimento.

    Grazie.
    Ugo Maria Fantini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/12/2015 18:41

      RE: BENI IN LEASING NON RITIRATI

      La semplice lettera non è sufficiente in quanto lei deve mettere in mora il creditore e, nella specie, trattandosi di cose mobili da consegnare non presso il domicilio del creditore, deve fare l'offerta per intimazione secondo le disposizione del secondo comma dell'art. 1209 c.c., con le conseguenze di cui all'art. 12010 c.c., in caso di rifiuto del creditore ad accettare l'offerta.
      Zucchetti SG srl