Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

bonifico

  • Antonella Tassi

    Roma
    02/12/2011 18:54

    bonifico

    la società fallita aveva acceso un rapporto di conto corrente presso un istituto di credito. ho provveduto in qualità di Curatore a richiedere all'istituto bancario la movimentazione del conto ed il relativo saldo alla data della dichiarazione del fallimento. Dall'estratto è emerso che due giorni dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sono state versate diverse somme tra le quali un bonifico consistente. L'istituto bancario avvalendosi di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 L.F. non intende bonificare la somma sostenendo che gli effetti della sentenza iniziano a decorrere dalla annotazione sul registro delle imprese ( che nel mio caso è avvenuta 5 giorni dopo il deposito in cancelleria e quindi dopo l'accerdito del bonifico). Gradirei conoscere il vostro parere in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2011 13:07

      RE: bonifico

      Riteniamo che la Banca abbia ragione. In primo luogo, la questione va inquadrata a nostro parere non nell'art. 44 in quanto non si tratta di versamento o pagamento fatto dal fallito, ma di bonifico effettuato da terzi sul conto corrente del fallito, per cui sono da valutare gli effetti del fallimento del correntista sul rapporto di conto corrente.
      L'attuale art. 78 estende al conto corrente bancario l'effetto dell'automatico scioglimento del rapporto (già riconosciuto in giurisprudenza prima della riforma), a causa del fallimento del correntista, per cui si tratta di vedere qual è il momento in cui la sentenza di fallimento produce i suoi effetti nei confronti della banca (o, più in generale, sui contratti pendenti), perché da quel momento la banca non poteva più operare sul conto con accrediti o addebiti.
      Prima della riforma, quando la legge parlava di effetti prodotti automaticamente dal fallimento si faceva riferimento alla data di deposito della sentenza in cancelleria ed in tal senso si era pronunciato il Trib. Catania 9.10.1997 proprio con riferimento ad un contratto di conto corrente bancario, ma con la riforma è stato modificato l'art. 16, che ora distingue ilo momento degli effetti della sentenza di fallimento nei confronti del fallito e nei confronti dei terzi, facendo decorrere questi ultimi dalla data della pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese; alla luce della nuova disposizione è siamo propensi ad applicare tale ultima disposizione agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, a tutela dell'affidamento di coloro che, non avendo partecipato all'istruttoria prefallimentare, hanno continuato ad intrattenere rapporti con il fallito ignari del suo fallimento.
      Zucchetti SG Srl