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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Partecipazione in società estera
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Massimo Prando
Venezia08/07/2011 11:06Partecipazione in società estera
Buon giorno. Sono curatore di una Snc con due soci, falliti anch'essi. I due soci sono proprietari delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di una SRL in Romania, di cui essi sono anche gli unici amministratori. La SRL romena è inattiva ed ha patrimonio netto negativo: in sostanza ha praticamente solo debiti.
Il fallimento avrebbe sostanzialmente diritto ad acquisire le quote della società, ma nei fatti ciò sarebbe evidentemente antieconomico.
Vi chiedo cortesemente un parere sulla possibilità di rinunciare ad acquisire all'attivo le quote della SRL romena ai sensi dell'art. 104 ter L.F.
In alternativa, non vedo altra soluzione che intraprendere l'iter richiesto in Romania per arrivare a mettere in liquidazione o far fallire la società, con le ovvie spese del caso, e senza ricavarne di fatto alcuna utilità. Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/07/2011 15:41RE: Partecipazione in società estera
L'analisi da lei fatta è corretta.
Non vediamo ostacoli ad applicare la procedura di cui al settimo comma dell'art. 104 ter anche ai beni immateriali, quali le quote sociali, che rientrano nel patrimonio dei soci falliti, per cui il fatto che la società si trovi in Romania non ha importanza sullo applicazione della norma citata.
Ovviamente accerti bene che ricorra la non convenienza all'acquisizione e segua la procedura indicata dalla norma. Il resto, una volta fatta la derelictio, sarà un problema dei titolari delle quote, che ne riprendono anche la disponibilità; ma questo ha voluto il legislatore.
Zucchetti Sg Srl
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Raffaella Santinelli
San Severino Marche (MC)31/03/2012 22:01RE: RE: Partecipazione in società estera
Mi aggiungo alla discussione sull'applicazione dell'art. 104 ter VII comma L.F. alla quota di SRL, per proporvi il mio dubbio: sarei tentata di pensare che tra la scelta di non acquisire all'attivo la quota di una SRL ovvero di rinunciare a liquidarla esista una differenza in termini temporali e, quindi, di adempimenti.
Nel primo caso, la decisione di non acquisire all'attivo la quota (verrà presa presumibilmente all'inizio della Procedura) presuppone che il Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei creditori, non debba svolgere alcun ulteriore adempimento, a parte darne notizia e giustificazione nel programma di liquidazione, farne eventualmente cenno nella relazione ex art. 33 L.F. e darne comunicazione ai Creditori, affinché questi possano valutare l'opportunità di valersi sul bene.
Nel caso in cui, invece, il Curatore abbia deciso di non liquidare la quota (sempre previa autorizzazione del Comitato dei creditori), sarà già entrato nella disponibilità e amministrazione del bene "quota", ossia avrà già notificato la sentenza dichiarativa di Fallimento alla Srl partecipata, avrà provveduto all'iscrizione della sentenza dichiarativa di Fallimento al Registro Imprese (modello S6) e avrà, eventualmente, svolto il suo ruolo di socio (partecipando alle assemblee, assumendo determinate posizioni e votando, approvando il bilancio, e così via – avendo cura di aver richiesto, precauzionalmente e preventivamente, l'autorizzazione al Comitato dei creditori, per ogni atto che potremmo far rientrare tra quelli di straordinaria amministrazione, ex art. 35 I comma L.F.). Una volta adottata tale scelta se ne farà cenno nel programma di liquidazione (qualora non dovesse ancora essere stato presentato), nella relazione ex art. 33 L.F. e se ne darà comunicazione ai Creditori, per consentigli di potersi soddisfare sul bene; mentre al Registro Imprese che tipo di comunicazione dovrà essere inviata?
Vi ringrazio se Vorrete confermarmi gli adempimenti che ho elencato, per entrambi i casi prospettati, e se avrete suggerimenti per il Registro Imprese.
Saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/04/2012 20:58RE: RE: RE: Partecipazione in società estera
Le sue osservazioni sono molto acute, ma, a ben vedere, gli effetti delle due fattispecie da lei rappresentate, sono identici, nel senso che in entrambi i casi un bene- nel caso il bene immateriale quota societaria- non viene liquidato dal fallimento.
Nel primo caso la curatela non ne ha mai acquistato la disponibilità e,quindi, basta compiere gli adempimenti da lei indicati perché si tratta solo di far sapere ai creditori che un bene, facente parte del patrimonio del fallito, non è stato acquisito all'attivo fallimentare per cui essi creditori possono agire esecutivamente sullo stesso (si tratta di comunicazione disposta per coerenza sistematica, perché se la curatela non lo acquisisce perché antieconomico, è difficile pensare che qualche creditori abbia interesse a rivalersi sullo stesso bene).
Nel secondo caso si tratta di far ritornare il bene nella disponibilità del fallito e di farlo sapere ai creditori allo stesso fine di cui sopra. Di conseguenza debbono essere fatte al contrario tutte le operazioni che sono state fatte per acquisire detta disponibilità, tra le quali la comunicazione alla società e al registro delle imprese del cessato vincolo di destinazione del bene in favore del fallimento. Non sappiamo se esiste un modulo particolare per quest'ultima comunicazione, ma può facilmente accertarsene con una telefona alla Camera di Commercio.
Zucchetti Sg Srl
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