Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

revocatoria ordinaria amte fallimento

  • Fernando Caldiero

    Cetraro (CS)
    14/01/2014 16:10

    revocatoria ordinaria amte fallimento

    Con Sentenza depositata il 16.07.2013, viene accolta la domanda di un creditore (azione di revocatoria ordinaria e non di simulazione) e si stabilisce la revoca della donazione immobiliare effettuata dai falliti nei confronti dei figli, con atto del 18/07/2007, della nuda proprietà di un immobile. In data 13.12.2013 viene dichiarato il fallimento dei donanti. La sentenza non dovrebbe essere stata notificata ai falliti in bonis. Si chiede se l'immobile viene attratto alla massa, la revocatoria ha effetti per il fallimento e/o quali azioni occorre esperire.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/01/2014 20:03

      RE: revocatoria ordinaria amte fallimento

      Deve ricordarsi che l'accoglimento dell'azione revocatoria, così come si desume degli articoli 2901 e 2902 del codice civile, non comporta affatto l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni ed il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto stesso soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo - e solo per lui - di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti (o donatari, come nel caso), pur divenutine validamente proprietari.
      Questo significa che la sentenza emessa non è automaticamente operativa nei confronti della massa. Se la sentenza di revoca fosse passata in giudicato, il terzo avrebbe potuto soddisfare il suo credito espropriando un bene non appartenente alla massa attiva e il curatore avrebbe potuto soltanto spendere il potere revocatorio della massa in un nuovo processo, sempre che ne ricorressero tutti i presupposti, senza incorrere in alcuna preclusione.
      Nel caso, però, pare di capire che la sentenza non sia ancora passata in giudicato dato che non è stata notificata e non sono decorsi sei mesi dalla pubblicazione in considerazione della sospensione dei termini feriali. In tal casose sono i figli del fallito (i donatari) ad impugnare la sentenza, non vi è dubbio che il curatore del donante possa costituirsi in appello, al posto appunto del donante, e chieder la conferma della sentenza ed, eventualmente (ma pensiamo sia implicito nella costituzione) l'estensione degli effetti della stessa nei confronti della massa.
      Se, invece i soccombenti non propongono appello, dovrebbe il curatore prendere l'iniziativa per formulare le domande di cui sopra, ma abbiamo più di qualche dubbio che possa proporre un appello per chiedere la conferma della sentenza.
      Del resto non vediamo altra strada che questa, dal momento che dai dati forniti potrebbe essere preclusa una autonoma azione revocatoria per intervenuta prescrizione.
      Zucchetti Sg