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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato - riallocazione di bene in Leasing
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Tomaso Lo Russo
Padova25/03/2019 09:51COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato - riallocazione di bene in Leasing
Buona sera.
Dato che, in base alla giurisprudenza citata in precedenti risposte (cui volevo agganciarmi), l'attivo realizzato deve essere inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa [...] e ancora "tutta la liquidità comunque acquisita" … compresa "quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione [...] ovvero che deve comprendersi nel concetto di attivo realizzato, "non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita …" Cass. 03/07/1997, n. 5978; Cass. 02/12/1993, n. 11952), mi chiedo (e Vi chiedo) se tale concetto possa essere esteso anche al ricavato dalla vendita di un bene immobile da parte di una società di leasing (dopo che il curatore del fallimento dell'utilizzatore si è sciolto dal contratto ed ha restituito il bene), benchè tale somma sia inferiore al credito residuo in linea capitale del Leasing e quindi non vi sia alcuna eccedenza che il Leasing sia tenuto a versare alla curatela. Riterrei infatti che l'applicazione dell'art. 72-quater faccia sorgere, al momento della riallocazione del bene (il cui esito deve essere peraltro comunicato dal Leasing alla curatela, essendo quest'ultima interessata dalla vendita del bene), un contro-credito della procedura verso la società di leasing che viene compensato con il credito residuo in linea capitale di quest'ultima (a prescindere se quest'ultimo credito sia maggiore o minore del primo). La somma ricavata dal Leasing con la vendita del bene va compresa nel concetto di attivo realizzato ai fini del compenso del curatore?
Inoltre, la stessa logica può essere applicata al caso di una società in concordato dopo che la stessa si è sciolta anticipatamente dal contratto su autorizzazione del Tribunale? Nel caso di specie il Leasing precisava al commissario il proprio credito residuo in linea capitale quantificando la penale risarcitoria per lo scioglimento anticipato in base al contratto attualizzando i canoni a scadere. Successivamente riceveva in restituzione il bene immobile e lo riallocava sul mercato. Dato che il ricavato dalla vendita era inferiore alla penale, nessuna somma veniva versata alla società in concordato. Può essere, anche in questo caso, imputata ad attivo realizzato la somma ricavata dal leasing?
Grazie, cordiali saluti. T. Lo Russo
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/03/2019 17:58RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato - riallocazione di bene in Leasing
Per la verità nel frattempo anche la giurisprudenza della Corte è cambiata, come abbiamo dato atto altre volte, ma questo è irrilevante nella specie perché qui c'è un piccolo, ma significativo, particolare che rende impraticabile la sua costruzione e cioè che il bene in questione non è del fallito né del fallimento. Esso, infatti, è rimasto, in forza del contratto di leasing, in proprietà del concedente fino all'eventuale riscatto finale, che non può avvenire perché il curatore si è sciolto dal contratto e il bene oggetto dello stesso è stato restituito, per cui la successiva collocazione di questo bene da parte della proprietaria società di leasing rientra nei poteri tipici dominicali e non quale forma di liquidazione dell'attivo fallimentare.
La regolamentazione dei rapporti conseguenti allo scioglimento di cui all'art. 72quater ha la funzione di equilibrare le reciproche posizioni, svincolandole sia dalla automatica applicazione dell'art. 1526 c.c., inadeguato alla fattispecie del leasing finanziario, sia dalle insidie della pattuizione contrattuale predisposta dalla parte più forte, per la quale tutto rimaneva acquisito alla società di leasing; allo scopo occorreva o attribuire all'utilizzatore - una volta restituito l'intero importo del finanziamento - il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi (non mere e generiche facoltà, indeterminate nei tempi e nei modi e rimesse alla discrezione altrui), oppure, una volta restituito il bene, concedergli il diritto di imputare il valore del bene reso alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere. In tal modo, il rischio di una ingiustificata locupletazione del concedente rispetto alla sua originaria prospettiva di profitto, è stato evitato collegando il rimborso pecuniario alla effettiva ricollocazione del bene sul mercato, in modo da consentire al concedente il recupero di tutto il credito residuo, quello, cioè, che avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto regolare esecuzione, con detrazione di quanto effettivamente ricavato dalla riallocazione sul mercato del bene recuperato. Tutto questo non ha nulla a che fare con la liquidazione dell'attivo, sul cui risultato parametrare il compenso del curatore.
Zucchetti SG srl
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