Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Compenso al Curatore fallimento di s.d.f. con due distinte masse attive

  • Vincenzo Di Palma

    Aversa (CE)
    08/01/2010 18:14

    Compenso al Curatore fallimento di s.d.f. con due distinte masse attive

    Dovendo presentare istanza di liquidazione del compenso, volendo optare per il calcolo dello stesso in modo separato sui due distinti fallimenti personali dei soci, vorrei gentilmente sapere come il Fallco gestisce il doppio conteggio.
    GRAZIE.
    • Zucchetti SG

      08/01/2010 19:01

      RE: Compenso al Curatore fallimento di s.d.f. con due distinte masse attive

      La tabella di calcolo del compenso prevede sia il calcolo basato sui valori di attivo e passivo inseriti in Fallco, e sia la possibilità di effettuare il cosiddetto "calcolo manuale" ovvero inserendo i valori di attivo e passivo in modo manuale, quindi non ripresi dai dati inseriti negli archivi di Fallco . Lei potrà quindi indicare i valori separatamente e successivamente, riferiti ai due soci falliti .
      Zucchetti SG .
      • Domenico Mattace

        Parma
        26/11/2010 12:25

        RE: RE: Compenso al Curatore fallimento di s.d.f. con due distinte masse attive

        è corretta la richiesta di liquidazione del compenso del curatore di una snc con distinte masse, calcolato mediante l'applicazione delle aliquote sulle distinte masse, o occorre considerare l'ammontare degli attivi nel loro complessivo (chiaramento con la conseguenza di vedersi riconosciuto un compenso cmq inferiore).
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/11/2010 13:23

          RE: RE: RE: Compenso al Curatore fallimento di s.d.f. con due distinte masse attive

          Lei pone una domanda che ritorna con una certa frequenza e, come abbiamo già detto in latra occasione, si tratta di domanda che non trova una regolamentazione normativa per cui alla stessa non è possibile dare una risposta sicura.
          Il primo comma dell'art. 148 l.f., al fine di assicurare una direzione unitaria al fallimento della società e di ciascun socio illimitatamente responsabile, dispone che sia nominato un unico giudice delegato ed un unico curatore.
          L'unitarietà degli organi non significa che il legislatore abbia accolto la teoria monistica dell'unicità del fallimento della società e dei soci, tale da ridurre ad un solo procedimento quella pluralità di procedure che colpisce soggetti diversi, ai quali fanno capo separati rapporti e masse attive e passive differenziate, come dispone il secondo comma dell'art. 148. Ed, infatti, la gran parte della dottrina si richiama a concezioni pluralistiche, non sempre ben esattamente identificabili, perchè, all'affermazione della distinzione tra fallimenti, si aggiunge che questo effetto non è completo e, nella ricerca del criterio di collegamento, si parla di procedure riunite, connesse, coordinate o accessorie .
          La varietà delle opinioni trova un obbiettivo fondamento nella ambiguità del sistema che, da una parte, sembra tendere verso l'unitarietà e, dall'altra, spinge verso un'autonomia, più o meno accentuata, delle varie procedure.
          E' indubbio, invero, che il fallimento della società di persone e dei soci illimitatamente responsabili comporta l'apertura di una pluralità di procedimenti esecutivi collettivi concorsuali, i quali sono però riuniti in un simultaneus processus per esigenze di opportunità processuale, dettate dalle reciproche influenze, che si riallaccia al nesso genetico di dipendenza del fallimento del socio da quello della società, e spiega la unicità degli organi e la unicità della domanda di insinuazione del creditore sociale.
          Sono questi elementi che ci spingono ad aderire alla tesi secondo cui anche in caso di fallimento plurimo, cioè di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata e di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, la liquidazione del compenso del curatore debba effettuarsi sull'attivo complessivamente realizzato e sul passivo complessivamente accertato (in tal senso Trib. Trapani, 2 aprile 2003, ma contra Trib. Roma 9 aprile 1998 ed anche una risalente Cass. 22 aprile 1954, n. 1229 secondo cui il compenso è dovuto in relazione a ciascuna massa).
          Peraltro, anche a prescindere dalla discussa questione dei rapporti tra il fallimento della società e i fallimenti dei soci illimitatamente responsabili (fronteggiandosi la tesi dell'unicità del fallimento con quella che tende a porre in luce l'autonomia dei vari procedimenti), nel caso di fallimento di società con soci a responsabilità illimitata l'attività dell'unico curatore è pur sempre unica, anche se è resa più complessa dai differenti stati passivi e dalla distinzione del patrimonio della società da quello dei singoli soci.
          Ovviamente potrebbe sostenersi anche il contrario.
          In questi casi dubbi è preferibile conoscere l'indirizzo del tribunale in cui si opera e regolarsi di conseguenza.
          Zucchetti Sg Srl
          • Sonia Chiti

            Prato
            06/02/2015 18:03

            RE: RE: RE: RE: Compenso al Curatore fallimento di s.d.f. con due distinte masse attive

            Lo Cascio, Sub art. 39, Codice Commentato del Fallimento, Milano, 2013, 493:
            "... Si è assunto che, in caso di fallimento plurimo, ossia di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata e dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili, il compenso del curatore deve essere liquidato distintamente in relazione a ciascuna massa attiva e a ciascuna massa passiva (non già sull'ammontare globale dell'attivo e del passivo) soggiungendo che non può ritenersi che i debiti della società debbano essere computati ai fini della liquidazione del compenso sul passivo una sola volta [T Roma 22.5.2009, Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, 1480]. Va evidenziato, nondimeno, che si era in precedenza affermato che nei fallimenti di una società con soci illimitatamente responsabili il compenso del curatore fallimentare va, si, determinato tenendo conto dell'attivo realizzato in ciascuna massa nonché del passivo della società e del passivo personale dei singoli soci, ma si era viceversa precisato che il passivo della società deve essere computato una sola volta [cfr Trib. Roma 30.6.1998, Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1998, 1288. In questo senso cfr., altresì, U. Candia, Gli organi preposti al fallimento, in P. Celentano-E.Forgillo (a cura di) Fallimenti e concordati - Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi d'impresa dopo le riforme, Torino, 2008, 341 (in nota), secondo cui il curatore, "nel fallimento dei soci non dovrà considerare il passivo sociale, ma solo quello personale dei soci medesimi"; nello stesso senso cfr. G. D'Attorre, Sub art. 39, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, 535 s.]
            Sonia Chiti
            Prato (PO)
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/02/2015 20:33

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al Curatore fallimento di s.d.f. con due distinte masse attive

              Conosciamo bene quanto scritto nel Codice Commentato a cura di G. Lo Cascio, ove il commento dell'art. 39 è stato affidato a L. Abete, così come conosciamo altre opinioni, e pr questo motivo nella risposta che precede questa sua domanda ci eravamo espressi in favore di una tesi con molta cautela, al punto da dire in chiusura che "Ovviamente potrebbe sostenersi anche il contrario. In questi casi dubbi è preferibile conoscere l'indirizzo del tribunale in cui si opera e regolarsi di conseguenza".
              Ovviamente le perplessità permangono in quanto non sono risolutive, a nostro avviso, le argomentazione da lei riportate.
              Zucchetti Sg srl