Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Risarcimento di danno e compensazione art. 56

  • Matteo Eccher

    Mori (TN)
    16/01/2012 11:17

    Risarcimento di danno e compensazione art. 56

    Buongiorno,

    vorrei un confronto con voi su un'azione per il risarcimento del danno e l'eventuale compensabilità con il debito a stato passivo.

    Un creditore si sta insinuando nel passivo del fallimento per 100 in chirografo. L'attivo acquisibile non è sufficiente per pagare, neppure minimamente, i crediti chirografari.

    Come Curatore sto valutando l'opportunità di iniziare un'azione legale contro lo stesso creditore per un risarcimento danni (il cui esito è quantificabile in 20) per un danno patito dal fallito prima dell'avvenuto fallimento.

    L'art. 56 prevede la compensazione di crediti e debiti. Seppure il "credito" del fallimento verrà eventualmente definito successivamente al fallimento, ho trovato una Cassazione (559/98) che, ai fini della compensazione, si debba fare riferimento alla data del fatto che ha determinato il debito e non a quella in cui il debito è stato concretamente accertato.

    Se l'esito migliore fosse davvero unicamente la riduzione di un credito chirografario, ammesso che abbia anche ragione, la convenienza di un'azione (comunque dipendiosa e dagli esiti pur sempre incerti) sarebbe economicamente non vantaggiosa e lascerei quindi perdere.

    Oppure ho inteso male e vige un meccanismo analogo alla revocatoria fallimentare tra importo revocato e ammissione di quanto revocato al fallilmento ai sensi dell'ar. 70 LF?

    Vi ringrazio per il prezioso confronto.
    Matteo Eccher
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/01/2012 19:24

      RE: Risarcimento di danno e compensazione art. 56

      Ha fatto bene a porsi il problema che ha esposto e non ha affatto inteso male.
      In realtà in passato la materia era abbastanza controversa in quanto si fronteggiavano due opinioni.
      Per una- che ancora oggi incontra il nostra favore- l'art. 56 l.f. ha riprodotto in sede fallimentare la compensazione legale civilistica, permettendo, come eccezione al sistema, la compensazione anche quando i crediti verso il fallito non sono ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, e, pertanto, prima della dichiarazione di fallimento, è necessaria, non solo l'insorgenza dei contrapposti crediti (la reciprocità di cui all'art. 1241 c.c.), ma, altresì, l'anteriore coesistenza, rispetto al fallimento, dei requisiti richiesti per la compensazione, e cioè: la omogeneità, liquidità, esigibilità (art. 1243 c.c.) dei crediti e debiti contrapposti. Ossia la compensazione è configurabile solo quando l'effetto estintivo si sia attuato prima della dichiarazione di fallimento, alla quale i requisiti di compensabilità devono necessariamente preesistere, sicchè, all'apertura del concorso, una posta attiva ed una passiva non fanno parte rispettivamente dell'attivo, su cui i creditori devono soddisfarsi, nè del passivo con cui devono concorrere; rispetto a questa regola, la possibilità di estinguere per compensazione il credito concorsuale non scaduto si pone come una eccezione che si realizza, non come spostamento dell'effetto estintivo compensativo al momento della scadenza del credito, ma come anticipata scadenza dello stesso al momento del fallimento, per cui, in sostanza, l'art. 56 detta ai fini della compensazione lo stesso principio che l'art. 55, comma 2°, detta ai fini del concorso.
      Secondo l'altra opinione- che trova la sua prima espressione giurisprudenziale in Cass. n. 3006/91- la disciplina dell'art. 56, proprio per il fatto che consente l'estinzione dei crediti verso il fallito ancorchè inesigibili all'atto della dichiarazione di fallimento, non richiede la necessaria anteriorità al fallimento dei presupposti della compensazione perchè la compensazione stessa abbia luogo, rendendo irrilevante il momento della dichiarazione di fallimento rispetto alle varie fasi del procedimento compensativo, purchè i fatti genetici delle situazioni giuridiche contrapposte siano anteriori. Da tanto la citata Cassazione aveva dedotto che la compensazione fallimentare si attua anche quando il credito del fallito, alla data di dichiarazione di fallimento, non fosse ancora scaduto, ma è chiaro che lo stesso principio è estensibile a tutti gli altri requisiti della compensazione. Il momento della dichiarazione di fallimento, come non rileva sul requisito della esigibilità del credito del creditore in bonis e del credito del fallito, così è irrilevante per gli altri requisiti, sicchè la compensazione è sempre ammessa tra crediti contrapposti sorti anteriormente all'apertura del concorso, anche quando essi siano privi del requisito della esigibilità, o della omogeneità o della liquidità, in quanto questi requisiti possono sopravvenire anche in corso di fallimento, con conseguente ampliamento della compensazione ad una serie di casi ai quali, secondo l'altra tesi, l'istituto non era applicabile.
      Questo contrasto è stato composto dalle S.U. con due sentenze del 02/11/1999, n. 755 e del 16/11/1999, n. 775, che hanno aderito al secondo orientamento esposto.
      Questa interpretazione, in un primo momento non completamente recepita, è diventata col tempo costante, per cui, ad esempio, l'ultima decisione che ha affrontato l'argomento (Cass. 31/08/2010, n. 18915) ha così statuito: "La compensazione nel fallimento, a norma dell'art. 56 l. fall., è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.
      Come vede i suoi timori nell'iniziare l'azione di recupero sono fondati.
      Zucchetti STG Srl
      • Matteo Eccher

        Mori (TN)
        17/01/2012 08:30

        RE: RE: Risarcimento di danno e compensazione art. 56

        Nuovamente grazie per l'esauriente e rapida risposta.
        Matteo Eccher