Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

vendita immobiliare a rate

  • Soraya Grazia Campisi

    Ascoli Piceno
    10/02/2015 09:43

    vendita immobiliare a rate

    Mi è pervenuta una proposta di acquisto di un immobile (facente parte del fallimento) che prevede il pagamento rateale del prezzo.L'offerta potrebbe essere interessante in quanto il capannone è difficilmenete vendibile (sono state esperite numerose vendite attraverso le procedure competitive) per una serie di motivi che ometto di indicare in questa sede.
    Naturalmente la vendita a rate non è stata prevista dal legislatore ma , al tempo stesso , non è vietata espressamente da alcuna norma. In particolare , nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari , è previsto(art. 591,2° comma, cpc) che il giudice nel disporre un nuovo incanto "...può stabilire diverse condizioni di vendita" .Quindi interpretando estensivamente detta disposizione si potrebbe inserire tra le "diverse condizioni di vendita" anche il versamento dilazionato del prezzo. Naturalmente il decreto di trasferimento( o l'atto pubblico ) verrebbe emesso solo al completo versamento delle rate stabilite e d'altra parte , in caso di mancato o di ritardato pagamento , si avrebbe la risoluzione del contratto .
    Vi chiedo pertanto , anche alla luce della difficile situazione economica che ha previsto un blocco delle vendite immobiliari , se ritenete ammissibile la vendita rateale nell'ambito dlele procedure fallimentari.
    Vi ringrazioper la Vostra preziosa collaborazione .
    avv. S.Campisi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2015 13:09

      RE: vendita immobiliare a rate

      Già prima della riforma poteva pervenirsi alla vendita rateale di un immobile attraverso la vendita senza incanto di cui agli artt. 570 e segg.. cpc; oggi, a seguito della degiurisdizionalizzazione della liquidazione fallimentare, cui è seguita la deformalizzazione delle modalità di vendita, non possono più sussistere dubbi sulla possibilità di una vendita rateale, purchè si siano seguite procedure competitive e sia stata tale forma prevista nel programma di liquidazione. Fermo restando che ovviamente il trasferimento della rporietà potrà essere effettuato solo dopo l'integrale pagamento, sarebbe opportuno e utile il rilascio di qualche garanzia, per es. una fideiussione bancaria a prima richiesta, per l'integrale pagamento perché si tratta pur sempre di una vendita coattiva in cui l'interesse di creditori deve essere tutelato cercando di evitare risoluzioni di contratti, con perdita di altro tempo.
      Zucchetti Sg srl