Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Recupero bene venduto ma mai ritirato

  • Matteo Cangini

    Montecalvo in Foglia (PU)
    26/06/2023 19:36

    Recupero bene venduto ma mai ritirato

    Buon pomeriggio, in una procedura che gestisco, è stato venduto un bene tramite regolare asta di vendita; vendita regolarmente fatturata e riscosso quanto dovuto.
    Ora mi sta creando problemi perchè, nonostante i solleciti del Curatore e del Legale della Procedura, l'acquirente non ha mai ritirato il bene (bene che ho dovuto spostare a spese della procedura per non dover più pagare inutilmente la locazione dell'immobile al proprietario).
    Siete a conoscenza di una procedura semplificata per "tornare in possesso del bene" e richiedere il rimborso delle spese sostenute all'acquirente che non ha mai ritirato il bene?
    Ringraziando per la risposta, cordialmente saluto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      04/07/2023 09:01

      RE: Recupero bene venduto ma mai ritirato

      Dal contenuto della domanda ricaviamo i dati per cui: la vendita ha avuto ad oggetto un bene mobile; il trasferimento della proprietà si è ormai perfezionato; l'acquirente non ha ritirato il bene. Così ricostruiti gli elementi fattuali di riferimento, occorre premettere che a norma dell'art. 1476 c.c., norma applicabile anche alle vendite giudiziarie in quanto con esse non incompatibile (cfr, in questi termini, anche se con riferimento all'art. 1477 Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30 giugno 2014, n. 14765) anche nella vendita giudiziaria il venditore (ed in questo caso la procedura deve) adempiere alla obbligazione della consegna del bene in favore dell'acquirente. Quest'obbligo, se nel disciplinare di vendita non è previsto diversamente, deve essere adempiuto nel luogo in cui la cosa si trova quando il trasferimento si è perfezionato (e dunque quando è stato versato il saldo prezzo) a norma dell'art. 1182, comma secondo c.c. Quid iuris se l'acquirente, come in questo caso, non si presenta? A nostro avviso in questi casi occorre procedere preliminarmente ad una offerta reale nei modi di cui all'art. 1209, comma secondo, c.c., a mente del quale quando una cosa deve essere consegnata in un luogo diverso dal domicilio del creditore (il che si verifica quando la cosa deve consegnarsi nel luogo in cui si trova) l'offerta reale si esegue mediante atto notificato a cura dell'ufficiale giudiziario. In questo caso, se il creditore non si presenta o rifiuta di ricevere la cosa, la procedura potrà eseguirne il deposito a norma dell'art. 1210 c.c., nel qual caso sarà liberato dall'obbligazione.