Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

istanza ex art.46l.f.

  • Ciro Palladino

    FRATTAMAGGIORE (NA)
    31/01/2018 10:46

    istanza ex art.46l.f.

    Buongiorno e grazie in anticipo.
    Sono curatore fallimentare di una ditta individuale ed a seguito di istanza ex art.46 comma 2 L.F., il Giudice disponeva acquisirsi alla procedura una somma mensile recuperandola dallo stipendio del fallito. Tuttavia tanto il fallito quanto il datore di lavoro nulla ancora hanno versato, nonostante il fallito continui a lavorare e – ritengo – a percepire la retribuzione. Potrei agire ex art.44 L.F. e far dichiarare inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito a titolo di retribuzione, ma in tal senso mancherebbe la prova della corresponsione della retribuzione. Alternativa è munirmi di un decreto ingiuntivo sulla base della mia istanza ex art.46 l.f..
    Quali suggerimenti?
    Grazie
    Avv. Ciro Palladino
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2018 20:27

      RE: istanza ex art.46l.f.

      Se il provvedimento del giudice ex art. 46 l.f è stato notificato al datore di lavoro, potrebbe fa dichiarare la inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento. Trattandosi, infatti, di crediti da lavoro, che non sono appresi al fallimento, il datore di lavoro, in mancanza di diversa disposizione del giudice, bene ha fatto a versare la retribuzione al suo dipendente. Ma la domanda è: ne vale la pena? Ammesso che il lavoratore e il datore di lavoro non siano in combutta, andare a chiedere a quest'ultimo di versare nuovamente al fallimento quanto già pagato al dipendente, pone in serio pericolo (in fatto, ovviamente e non in diritto) la permanenza del rapporto di lavoro. Potrebbe essere più utile, forse, pensare al futuro notificare al datore di lavoro il provvedimento del giudice che stabilisce la somma da corrispondere al fallimento, includendovi l'obbligo del datore di lavoro di versare direttamente alla curatela la quota stabilita all'atto della corresponsione della retribuzione al dipendente.
      Zucchetti Sg srl
      • Ciro Palladino

        FRATTAMAGGIORE (NA)
        01/02/2018 07:16

        RE: RE: istanza ex art.46l.f.

        Grazie.
        Aggiungo che l'istanza con provvedimento è stata regolarmente notificata a suo tempo al fallito-lavoratore e datore di lavoro.
        La probabile combutta nascerebbe dal fatto che il lavoratore-fallito è il padre del datore di lavoro. Ecco il motivo per cui non si versa la quota della retribuzione. Nel premettere che l'istanza ex art. 46 ha natura dichiarativa e non esecutiva, la mia intenzione era se possibile: decreto ingiuntivo con chiesta provvisoria esecutorietà in favore della procedura ed in danno al fallito-lavoratore, successivamente pignoramento presso terzi al datore di lavore..
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/02/2018 20:22

          RE: RE: RE: istanza ex art.46l.f.

          Alla luce delle nuove informazioni, le vie sono due. O chiede, ai sensi dell'art. 44 l.f., l'inefficacia dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro al dipendente fissa per la parte che il giudice delegato ave stabilito spettasse al fallimento e, quindi, la ripetizione del versamento in favore del fallimento di quanto inefficacemente pagato al lavoratore; oppure, presupponendo che il datore di lavoro abbia corrisposto al lavoratore solo la retribuzione a lui dovuta, chieda un decreto ingiuntivo per l'importo finora maturato e non corrisposto che spetterebbe al fallimento, ponendo a base della richiesta monitoria il provvedimento del giudice ex art. 46.
          La scelta tra le due alternative è, quindi, data dalla impostazione in quanto la prima presuppone che il lavoratore abbia ricevuto l'intera retribuzione ela seconda che abbia ricevuto solo quella indicata dal giudice e che il datore di lavoro si sia trattenuta la parte che avrebbe dovuto versare al fallimento.
          Vi sarebbe anche una terza strada che è quella del ricorso, nella seconda delle ipotesi prospettate, invece che al procedimento monitorio, direttamente all'esecuzione. A nostro avviso questa strada è percorribile perché la natura dichiarativa del provvedimento del giudice ex ult. comma art. 46 sta a significare che non può esser dichiarata l'inefficacia dei pagamenti compiuti dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto ovvero senza che il decreto sia stato mai emanato, ma questo decreto, ove emesso e notificato agli interessati e non impugnato, può essere utilizzato quale titolo esecutivo. Tuttavia, onde evitare questa e altre possibili obiezioni, è preferibile munirsi di un decreto ingiuntivo.
          Zucchetti Sg srl
          • Ciro Palladino

            FRATTAMAGGIORE (NA)
            02/02/2018 12:02

            RE: RE: RE: RE: istanza ex art.46l.f.

            grazie vivamente