Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Partecipazione del Curatore al Rogito avente ad oggetto una quota di bene immobile acquisita all'attivo. trattamento dei...

  • Gianluca Saeli

    Palermo
    28/10/2017 10:31

    Partecipazione del Curatore al Rogito avente ad oggetto una quota di bene immobile acquisita all'attivo. trattamento dei creditori iscritti

    Salve,
    nell'ambito di un fallimento, ho rinvenuto di quote minime di proprietà, a cui molto probabilmente si sarebbe rinunciato alla liquidazione stante il valore modico, che sarebbe stato assorbito dai costi di stima e pubblicità.
    Tuttavia mi è stato richiesto da parte di un terzo che intende acquistare l'intero di Partecipare al Rogito e offendo in via transattiva il corrispettivo della quota.
    La vendita pertanto avverrà in sede non concorsuale e senza la procedura competitiva.
    In tal senso, vista l'utilità per la massa, ho chiesto di essere autorizzato, in surroga al Comitato non esistente, a transigere la controversia e accettare la proposta.
    Tuttavia non so come procedere relativamente ai creditori ipotecari iscritti, tenuto conto che teoricamente, al momento del pagamento del corrispettivo, dovrei essere munito di decreto che ordina la cancellazione delle predette formalità, alla stregua di come avviene nell'ambito del Decreto di trasferimento.
    Ovviamente sul ricavato della transazione il creditore ipotecario conserverà la prelazione.
    E' corretto chiedere pertanto al GD, previo deposito del prezzo convenuto, di ordinare la cancellazione della formalità, con la conseguenza che in sede di rogitò mi potrò recare munito di tale decreto?
    Tale provvedimento è soggetto a registrazione?
    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/10/2017 19:43

      RE: Partecipazione del Curatore al Rogito avente ad oggetto una quota di bene immobile acquisita all'attivo. trattamento dei creditori iscritti

      Le vendite, sia mobiliari che immobiliari, sono state deformalizzate dalla riforma fallimentare del 2006 e la liquidazione è attribuita al curatore, salva "delega" del medesimo al giudice delegato (comma secondo art. 107), e l'ult. comma dell'art. 108 attribuisce al giudice delegato espressamente il potere di disporre la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni dannose, anche se la vendita dell'immobile o del bene mobile registrato è eseguita dal curatore; che vendite fallimentari, sia quelle attuate tramite il giudice delegato secondo le norme del codice di rito e che quelle effettuate dal curatore a norma dell'art. 107 l.f. hanno effetti purgativi, per cui il giudice delegato, a norma del secondo comma dell'art. 108 dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, in modo che l'aggiudicatario acquisti il bene libero da pesi (cfr. da ult. Cass. 08/02/2017, n. 3310).
      Si applica lo stesso criterio ad una transazione c.d. traslativa in quanto si sostanza in un trasferimento, peraltro a trattativa privata, di un bene immobile?
      A nostro avviso è difficile perché il trasferimento sarebbe riconducibile ad un accordo di natura privatistico, ma è anche vero che, seppur con qualche difficoltà, può essere rapportato anche ad una vendita coattiva in quanto inserita nell'ambito del fallimento come una operazione che ha avuto effetti traslativi senza o contro la volontà del titolare.
      Intendiamo dire che non esiste un linea direttiva unitaria, per cui dipende molto dall'indirizzo che segue il giudice delegato, che è il soggetto che deve emettere il provvedimento di cancellazione e che sicuramente potrebbe essere influenzato nella sua valutazione dalla specificità del caso concreto. Noi non abbiamo ben capito che l'atto transattivo comprenda il trasferimento di una intera proprietà, comprese le quote minime cui si riferisce, ovvero solo queste, e questo potrebbe essere importante perché è chiaro che in questo secondo caso una visione largheggiante potrebbe essere più facilmente accettata.
      In sostanza, il nostro consiglio è di consultare il giuudice prima dell'atto, per capire se è disponibile ad emettere, a conclusione dello stesso, il decreto di cancellazione delle iscrizioni e trascrizione pregiudizievoli.
      Zucchetti Sg srl