Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

morte del socio di s.n.c. composta da soli due soci

  • Alberto Cassin

    Ceggia (VE)
    10/01/2018 10:55

    morte del socio di s.n.c. composta da soli due soci

    Nel ringraziare anticipatamente per la risposta prospetto il seguente caso.
    S.n.c. composta da due soci A e B
    Il 31.03.2010 la società contrae un mutuo con un istituto di credito con contestuale firma di fidejussione omnibus da parte del socio B
    Il 04.06.2012 muore il socio B
    Non viene ricostituita la pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
    Il 16.07.2012 i due eredi di B (moglie e figlio) accettano i beni del de cuis con beneficio di inventario. Tali beni sono costituiti da alcuni immobili.
    Con tale atto i beni personali degli eredi vengono tenuti separati dall'attivo ereditato.
    Il 26.06.2014 il socio superstite A per procede con atto notarile alla messa in liquidazione della società (atto trascritto al registro delle imprese il 10.07.2014
    In data 10.07.2014 (data di deposito della sentenza) viene dichiarato il fallimento della società e dell'unico socio superstite, nominando curatore lo scrivente
    Nel frattempo l'istituto di credito insinuatosi nel fallimento ed ammesso in via chirografaria nel 2016 promuove nei confronti degli eredi (in virtù della pregressa fidejusssione) ricorso per fissazione del termine ex art. 500 c.c. e 749 c.p.c affinché questi ultimi procedano a liquidare i beni immobili oggetto di asse ereditario.
    A questo punto gli eredi non hanno altra scelta che procedere in tal senso.
    Il loro legale ha richiesto alla curatela lo stato passivo aggiornato al fine di inviare una comunicazione a tutti i creditori per la messa a disposizione di tali beni allo scopo di non perdere i benefici dell'accettazione con beneficio di inventario.
    La mia domanda a questo punto è questa:
    - la curatela può promuovere qualche azione al fine di apprendere alla procedura gli immobili dell'asse ereditario?
    - la comunicazione che fanno gli eredi a tutti i creditori del fallimento al fine di tutelare il proprio patrimonio personale e quindi per non perdere l'accettazione con beneficio di inventario ha un senso?
    - l'istituto di credito promuove azione nei confronti del degli eredi del fidejiussore e quindi il fallimento non ha alcuna possibilità di "ingerire"?

    Grazle
    Dott. Alberto Cassin
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/01/2018 18:52

      RE: morte del socio di s.n.c. composta da soli due soci

      A norma del combinato disposto degli artt. 2284 e 2289 c.c. la morte di uno dei soci della snc determina lo scioglimento del rapporto rispetto a quel socio (in alternativa sono previste altre soluzioni che nella specie non ricorrono) e di conseguenza gli eredi del socio defunto hanno diritto alla corresponsione di una somma di denaro rappresentante il valore della relativa quota al momento del verificarsi dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla sua persona. Allorquando, quindi, il 4.06.2012 muore il socio B e i suoi eredi il 16.07.2012 accettano l'eredità con beneficio di inventario, tra i beni ereditari accettati va incluso, oltre agli immobili, anche il credito da liquidazione quota. Probabilmente non si è fatto cenno a tale credito perché ritenuto inesistente o comunque di nessun valore, date le condizioni della società, tant'è che non è stata riscostruita la pluralità dei soci, la società è stata poi dichiarata fallita, prima ancora che avesse esito la richiesta di scioglimento e liquidazione fatta dal socio superstite.
      Stando così le cose non vediamo quale diritto possa vantare la società fallita nei confronti degli eredi del socio B defunto, che essendo morto circa due anni prima della fallimento della società, non è stato dichiarato a sua volta fallito.
      la banca in tanto può vantare dei diritti verso l'eredità beneficiata in quanto il socio B aveva garantito con una fideiussione i debiti della snc, poi fallita, ed avendo gli eredi accettato con beneficio di inventario la procedura di liquidazione dei beni è quella azionata di cui all'art. 500 c.c. estranea a questa procedura è la curatela societaria e non vediamo come e per quale titolo possa intervenire nella stessa.
      Non sappiamo se la comunicazione che fanno gli eredi a tutti i creditori del fallimento al fine di tutelare il proprio patrimonio personale abbia un senso; a noi non sembra. Comunque l'importante per la fallita è che intanto la banca venga in qualche modo pagata dal fideiussore (con la liquidazione dei beni costituentii l'eredità beneficiata del defunto fideiussore) nella speranza che diminuisca il credito della banca verso la società e non ci siano azioni di regresso.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Cassin

        Ceggia (VE)
        10/01/2018 19:14

        RE: RE: morte del socio di s.n.c. composta da soli due soci

        A chiusura del cerchio volevo sapere se ha rilevanza ciò che viene stabilito nell'atto costitutivo della società in merito alla morte di uno dei soci, in particolare, l'art. specifico recita così:
        in caso di morte di uno dei soci prima della scadenza del contratto sociale, la società, consenzienti i soci superstiti, continuerà con gli eredi del defunto i quali dovranno designare solo uno di loro a rappresentarli tutti in seno alla società. Nel caso in cui i soci superstiti non intendano continuare il rapporto sociale con gli eredi essi dovranno liquidare la quota agli eredi medesimi il cui valore verrà determinato in base alle risultanze di una situazione patrimoniale da redigersi con riferimento alla data del decesso.....

        Grazie
        Dott. Alberto Cassin
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/01/2018 19:43

          RE: RE: RE: morte del socio di s.n.c. composta da soli due soci

          Il dato che oggi ci fornisce sarebbe rilevante in quanto l'art. 2284 c.c. fa salva contraria disposizione del contratto sociale, ma nel singolo caso perde di consistenza in quanto gli eredi del socio defunto non hanno sfruttato la possibilità di continuare l'attività societaria, e, quindi, si è realizzata l'alternativa statutaria finale per la quale, come per legge, i soci superstiti dovranno liquidare la quota agli eredi del socio defunto. Nulla cambia, pertanto, rispetto a quanto detto nel precedente intervento.
          Zucchetti SG srl