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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Liquidazione attivo - Art. 107 l. fall. - Applicazione art. 571 c.p.c.
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Carlo Goldoni
IVREA (TO)07/01/2016 14:51Liquidazione attivo - Art. 107 l. fall. - Applicazione art. 571 c.p.c.
Si chiede, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 107 l.fall., se, a seguito del richiamo all'art. 569 c.p.c. (seppur limitato al 3° comma, 3° periodo), possa ritenersi applicabile alle vendite fallimentari il disposto dell'art. 571 c.p.c. (richiamato dal 3° comma dell'art. 569 c.p.c.), nella parte in cui prevede l'obbligo di ammettere offerte inferiori di un quarto del prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita.
Ci si riferisce in particolare al caso di vendita disposta dal Curatore, senza avvalersi della possibilità di cui all'art. 107, comma 2, l. fall.
Grazie.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2016 19:29RE: Liquidazione attivo - Art. 107 l. fall. - Applicazione art. 571 c.p.c.
Come lei correttamente ricorda, il nuovo art. 107 dispone che alle vendite fallimentari "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile".
L'art. 107, quindi dell'art. 569 richiama soltanto il terzo periodo del terzo comma dell'art. 569, e non l'intero comma. Questo comma è ora così formulato: "Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568".
Il terzo periodo di tale comma è quello che recita:" Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi", e solo questo trova applicazione nel fallimento. La regolamentazione del pagamento rateale è assicurata dagli altri richiami, all'art. 574, comma primo secondo periodo (Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita) e all'art. 587, comma primo, secondo periodo (Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento).
Zucchetti SG srl
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