Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

SPESE LEGALI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO ANCHE IPOTECARIO ?

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    01/10/2018 19:51

    SPESE LEGALI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO ANCHE IPOTECARIO ?

    LE SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA POI RINUNCIATA PER NULLATENENZA DEGLI IMPUTATI , POSSONO ESSERE FATTE GRAVARE , NELLA MISURA LIQUIDATA DAL G.D. IN VIA PREDEDUTTIVA IN SEDE DI RIPARTO FINALE ANCHE A CARICO DEL RICAVO IMMOBILIARE OPPURE IL CREDITORE IPOTECARIO DEVE ESSERE ESENTATO DA TALI SPESE ?.
    GRAZIE DEI VOSTRI LUMI

    AVV. F. ANGELI
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/10/2018 18:41

      RE: SPESE LEGALI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO ANCHE IPOTECARIO ?

      Dalla scarna descrizione della fattispecie che lei fa desumiamo che si tratti delle spese sopportate dalla curatela per la costituzione di parte civile nel processo penale per bancarotta a carico degli amministratori della società fallita. Legittimazione della curatela che le Sez. Un. della Cassazione (Cass. sez. un. 23.01.2017, n. 1641) hanno ammesso; superando, infatti, non pochi ostacoli, hanno affermato che "il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale (nel caso esaminato) commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori.
      Se è esatta la situazione ipotizzata, la spesa dal legale della procedura va considerata prededucibile e all'interno di tale categoria gode del privilegio ex art. 2751bis , n. 2 c.c., dovendosi valutare l'utilità per gli altri creditori in via potenziale. A nostro avviso è da considerare una spesa di carattere generale mobilaire, in quanto essa tendeva al ricupero di una somma di danaro. Quali beni partecipano alla soddisfazione di questa categoria di prededuzioni?
      Come abbiamo detto nel nostro recente intervento del 24.9 in risposta l dott. Francescon, "a nostro avviso, le masse dell'attivo, quella mobiliare e quella immobiliare, vanno tenute distinte e, come dice la norma citata (art. 113, co. 3), bisogna tenere il conto delle entrate e delle uscite relative a ciascun bene o gruppo di beni di ciascuna massa, sicchè le spese di carattere generale hanno una doppia valenza, nel senso che possono riguardare sia i beni mobili che quelli immobili, come il compenso del curatore il canone per il programma Fallco ecc., sia la generalità di una sola categoria di beni, mobili o immobili; di conseguenza una spesa generale esclusivamente mobiliare è come se fosse una spesa specifica alla categoria mobiliare e non può essere soddisfatta con il ricavato immobiliare, prima degli ipotecari". nell'occasione avevamo premesso la difficoltaà della soluzione e avevamo concluso che quella esposta era "una nostra interpretazione, ma possono essere date anche soluzioni diverse, in base alle quali la natura generica della spesa giustificherebbe da sola la suddivisione in proporzione su tutti i beni, senza fare, cioè, la ulteriore distinzione tra spese generali mobiliari e spese generali immobiliari"
      Confermiamo la soluzione e i dubbi.
      Zucchetti SG srl .
    • Francesco Costa Angeli

      milano
      02/10/2018 20:37

      RE: SPESE LEGALI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO ANCHE IPOTECARIO ?

      SE HO BEN COMPRESO RITENETE LA SPESA DI CARATTERE GENERALE MOBILIARE CIOE' SPESA SPECIFICA MOBILIARE E QUINDI NON GRAVABILE IN PROPORZIONE SULLE DUE MASSE DI RICAVO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ?

      POSSO RITENERE INVECE CHE L' AZIONE PER IL RECUPERO DEL DANNO SIA ASTRATTAMENTE DI UTILITA' PER L' INTERO PASSIVO E CONSIDERATA (OVE FOSSE INCASSATO E RECUPERATO IL DANNO RICHIESTO CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ) A VANTAGGIO DI TUTTI I CREDITORI ? SICCHE' LA RELATIVA SPESA È' A CARICO DI ENTRAMBE LE MASSE ?

      FACCIO L' ESEMPIO NELLE CAUSE DI RESPONSABILITÀ' DI DOMANDA DI RECUPERO DELLA DIFFERENZA TRA ATTIVO E PASSIVO CHE OVE ACCOLTA ANDREBBE A SALDARE SIA I CREDITORI IPOTECARI ( INSODDISFATTI DIVENIENTI CHIROGRAFI ) SIA GLI ALTRI.

      SE SI ACCEDE A DETTA INTERPRETAZIONE LE SPESE DEL LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ANDREBBERO CONSIDERATE
      IN PROPORZIONALE ANCHE ALLA MASSA IMMOBILIARE A CARICO QUINDI ANCHE DI IPOTECARIO.

      NEL CASO DI SPECIE POI LA BANCAROTTA CONSISTE NELL' AVER CAUSATO DOLOSAMENTE IL FALLIMENTO IPOTECANDO UN BENE
      IMMOBILE PER IL TRIPLO DEL SUO VALORE E DISTRAENDO IL FINANZIAMENTO RICEVUTO.

      APPARE CHIARO CHE SE L' AZIONE COLPISSE NEL SEGNO AVENDO ESITO POSITIVO E RECUPERANDO TALE IMPORTO A TITOLO DI DANNO DA REATO
      NE BENEFICEREBBE PROPRIO IL CREDITORE IPOTECARIO.

      E ALLORA MI PARE INGIUSTO CHE LE SPESE LEGALI PER RECUPERARE UN DANNO DA "DISTRAZIONE IPOTECARIA "... POSSANO ESSERE SCHIVATE DAL CREDITORE IPOTECARIO CUI PROPRIO L' AZIONE TENDE A SODDISFARE.

      PROPORREI NEL RIPARTO QUINDI DI FAR GRAVARE ANCHE L' IPOTECARIO DI DETTA SPESA .

      CHE NE PENSATE ?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        03/10/2018 19:01

        RE: RE: SPESE LEGALI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO ANCHE IPOTECARIO ?

        Avevamo concluso il nostro precedente intervento dicendo che quella esposta era "una nostra interpretazione, ma possono essere date anche soluzioni diverse, in base alle quali la natura generica della spesa giustificherebbe da sola la suddivisione in proporzione su tutti i beni." lei ha addotti queste diversa interpretazione in base ad elementi che, come detto, sono ragionevoli, anche se noi non li condividiamo. Non li condividiamo primariamente per la formulazione dell'art. 111ter, di cui abbiamo parlato e per il fatto che la questione dela imputazione dele spese prededucibili si pone principalmente in ralzione ai beni garvati da privilegi speicali, pegno o poteche, come nel caso degli immbili, per cui, sempre partendo dal dettato della norma, non ci sembra che sui beni immobili ipotecatiti debbano gravare spese di causa che servono al recupero di denaro, che porta un vantaggio primariamente ai creditori con privilegio mobiliare.
        Il discorso potrebbe andare per le lunghe giacchè, mancando una chiarezza legislativa e una interpretazione giurisprudenziale della S. Corte, ogni soluzione è buona.
        Zucchetti SG srl