Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Bilancio esercizio Provvisorio

  • Eugenia Chindemi

    REGGIO CALABRIA (RC)
    25/05/2012 20:26

    Bilancio esercizio Provvisorio

    Fallimento di una SRL dichiarato a gennaio . Esercizio provvisorio da marzo a giugno cessato a seguito della chiusura della procedura per mancanza di passivo. I beni sono stati restituiti alla Società ritornata in bonis alla quale è stata consegnata una situazione contabile alla data della cessazione del fallimento . La Società ha continuato ad operare per la rimanente parte dell'esercizio.
    Il bilancio dell'esercizio provvisorio deve essere depositato alla CCIAA da parte del Curatore senza approvazione dell'Assemblea ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/05/2012 20:47

      RE: Bilancio esercizio Provvisorio

      L'esercizio provvisorio attua una sorta di gestione pubblica processuale in quanto la gestione provvisoria spetta direttamente al curatore, con la conseguenza che il c.d. rischio di impresa incombe sulla procedura e quindi in via indiretta sui creditori concorsuali, dovendo i debiti contratti nel corso della gestione essere soddisfatti in prededuzione, giusto il disposto del penultimo comma dell'art. 104.
      Invero, il curatore, autorizzato l'esercizio provvisorio, rimane organo della procedura fallimentare e come tale egli subentra nella gestione dell'impresa, la cui titolarità rimane in capo al fallito. Egli quindi esercita una vera e propria attività imprenditoriale, attraverso una gestione d'impresa che rimane patrimonialmente ed economicamente separata dall'amministrazione del fallimento, nella quale si riportano soltanto i risultati finali, ossia gli utili o le perdite, che sono imputabili alla massa.
      Da questa attività deriva l'obbligo per il curatore degli adempimenti connessi all'attività stessa, di carattere contabile, previdenziale fiscale, fermo restando che, ai fini delle imposte dirette, l'eventuale reddito risultante dalla gestione provvisoria non costituisce oggetto di autonoma tassazione in quanto l'art. 183 del tuir, in considerazione del fatto che i risultati della gestione confluiscono nel fallimento, dispone che anche nel caso in cui venga concesso l'esercizio provvisorio dell'impresa il periodo di imposta del fallimento è unico, dall'inizio fino alla chiusura della procedura e il relativo reddito è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale.
      Alla luce di tanto, quindi, il curatore deve adempiere, alla fine dell'esercizio provvisorio, anche agli adempimenti presso la Camera di commercio, a nulla rilevando che la società tornata in bonis abbia continuato l'attività, perché, per quanto detto, l'esercizio provvisorio rappresenta una fase autonoma che si inserisce nella procedura fallimentare che, se non cessata precedentemente, cessa comunque con la chiusura del fallimento.
      Zucchetti Sg Srl