Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

socio accomandatario e indennità di disoccupazione

  • Daniela Falvo

    Cirò Marina (KR)
    15/04/2015 18:47

    socio accomandatario e indennità di disoccupazione

    L'indennità di disoccupazione liquidata dall'INPS al socio accomandatario dopo la dichiarazione del fallimento di una sas e del socio accomandatario viene acquisita al fallimento ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/04/2015 20:31

      RE: socio accomandatario e indennità di disoccupazione

      L'indennità di disoccupazione è una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, pe cui ai fini di cui all'art. 46 l.f., può essere equiparata ad una delle ipotesi di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 46, per il quale non sono compresi nel fallimento "gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia".
      A nostro avviso rientra, specificatamente, tra gli assegni alimentari, e, in quanto tale detta indennità non può essere acquisita neppure in parte all'attivo fallimentare, essendo il potere limitativo del giudice delegato di cui al secondo comma dell'art. 46 esercitabile soltanto sulle quote di reddito che non abbiano questa specifica destinazione alimentare. In ogni caso, è difficile pensare ad una ulteriore limitazione di detta indinnità, considerato che la misura delle prestazioni erogabili a titolo di disoccupazione è pari già al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2014 pari ad € 1.192,98), 1.195,37 (per l'anno 2015), e, comunque, l'importo della prestazione non può superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
      A tutto concedere, anche se fosse necessario un intervento del giudice per fissare la quota attribuibile al fallito, va ricordato che pochi giorni fa la Cassazione, con al sentenza 08/04/2015, n. 6999, ha ribadito il suo più recente orientamento (cfr, Cass. n.20325 del 2007), e cioè che il pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui all'art. 46, co. 1, n. 2, l.f. - effettuato dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto con cui il g.d. fissa i limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia - resta inefficace ai sensi dell'art. 44, co. 2, l.f. soltanto per gli importi eccedenti detti limiti: invero, il diritto del fallito a trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia sussiste prima e indipendentemente dal decreto del g.d. che ne fissi la misura, cosicché tale decreto ha natura dichiarativa e efficacia retroattiva. Inoltre, ha aggiunto, che è il curatore ad avere l'onere di sollecitarne l'emissione dal g.d., onde potere documentare in causa l'eventuale eccedenza rispetto a quanto versato al fallito.
      Zucchetti SG srl
      • Enrico Rocco

        SALERNO
        21/05/2015 13:18

        RE: RE: socio accomandatario e indennità di disoccupazione

        MI TROVO IN UNA SITUAZIONE MOLTO SIMILE A QUELLA PROSPETTATA. TRATTASI DI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA PARI A CIRCA € 3000,00 (QUINDI DI IMPORTO ABBASTANZA ELEVATO) RICONOSCIUTA A SOCIO DI SNC FALLITO CELIBE E CHE NON PERCEPISCE ALTRO REDDITO.
        IN RELAZIONE ALL'IMPORTO ELEVATO PER LA TIPOLOGIA DI INDENNITA' COSA MI CONSIGLIATE DI FARE CHIEDERE AL GD DI STABILIRE I LIMITI UTILI AL MANTENIMENTO DEL FALLITO ED EVENTUALMENTE ACQUISIRE PARTE DELLE SOMME ALL'ATTIVO FALLIMENTARE?
        GRAZIE
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/05/2015 18:02

          RE: RE: RE: socio accomandatario e indennità di disoccupazione

          In considerazione dell'importo, la sua proposta potrebbe essere la più adeguata da attuare nella fattispecie, anche se, trattandosi di indennità di disoccupazione, la questione va valutata sempre con la dovuta accortezza sulla base della situazione complessiva in cui versa il fallito, anche perché, se ora una parte di detta indennità viene acquista all'attivo, poi il fallito potrebbe trovarsi senza mezzi e costretto a dover chiedere il sussidio alimentare ai sensi dell'art. 47 l.f.. Per questo dicevamo che va considerata la situazione complessiva del fallito anche in prospettiva di eventuali ulteriopri attività che egli è in grado di svolgere.
          Zucchetti SG srl