Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Polizza caso morte da liquidare a favore del Fallimento

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    21/03/2022 11:51

    Polizza caso morte da liquidare a favore del Fallimento

    Buongiorno,
    mi trovo ad affrontare questo caso particolare.
    La società fallita (una sas) aveva sottoscritto - prima della sentenza di fallimento - un leasing per un autoveicolo sottoscrivendo a latere una polizza caso morte del legale rappresentante che avrebbe coperto i canoni residui da pagare alla data del decesso.
    Ora il legale rappresentante è effettivamente deceduto (prima della sentenza di fallimento).
    La società di leasing si è regolarmente insinuata al passivo e ha rivendicato il bene che le è stato regolarmente restituito.
    Ora la mia domanda è: posso chiedere che la polizza venga liquidata ugualmente a favore della Procedura ancorché nel modulo di richiesta di liquidazione sinistro venga espressamente indicato che le somme di liquidazione del sinistro vengano utilizzate "al fine di estinguere il debito residuo, risultante al momento del sinistro, del Mutuo/Finanziamento concesso dalla Società aderente alla polizza"?
    In caso di risposta affermativa come faccio a conciliare tale aspetto con il rispetto dell'ordine delle preferenze? Rilevo che la società di leasing è stata ammessa in chirografo. Nel ringraziare, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2022 18:50

      RE: Polizza caso morte da liquidare a favore del Fallimento

      Nella fattispecie, la società di leasing, a tutela del suo credito per il pagamento dei canoni , ha ottenuto una polizza di assicurazione per il caso di morte del legale rappresentante della sas fallita (probabilmente questi era il socio accomandatario della società la cui presenza era ritenuta utile per il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dal coevo contratto di leasing) che rende la società di leasing beneficiaria del pagamento dei canoni del leasing.
      La presenza del vincolo obbligatorio di destinazione in favore della società concedente, contenuto nel contratto di assicurazione, ha trasformato questo in un contratto a favore di terzi, in forza del quale, salvo patto contrario, il terzo acquista, a norma dell'art. 1411 c.c., il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Ciò significa che la società, alla stipula del contratto di assicurazione, ha acquisito il diritto a pretendere la corresponsione dell'indennizzo assicurativo, costituito dall'ammontare dei canoni ancora dovuti, nel momento in cui si sarebbe verificato l'evento. Poiché l'esercizio di questo diritto, appartenente legalmente ad un terzo, non può essere impedito dal fallimento dell'assicurato, a meno che non si pervenga, ove ne ricorrano i requisiti, ad una dichiarazione di inefficacia della clausola in questione (risultato non agevole, anche perché la clausola è inserita in un contratto assicurativo collegato a quello di leasing, per cui la facile tesi della gratuità potrebbe essere agevolmente contestata).
      In sostanza l'assicurazione potrebbe pagare direttamente alla società di leasing o, comunque, se versa al fallimento, il persistente vincolo di destinazione, rende la procedura un semplice intermediario. Almeno noi la vediamo così, pur non escludendo diverse ricostruzioni.
      Una volta però effettuato il pagamento da parte della compagnia assicuratrice, il curatore può chiedere alla società di leasing di ridurre il credito insinuato o chiedere, in mancanza di accordo, la revocazione del credito ammesso (o parte dello stesso) a causa del fatto nuovo sopravvenuto dell'intervento dell'assicurazione.
      Zucchetti Sg Srl