Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

autocarri non rinvenuti

  • Cesare Carpena

    Piacenza
    16/05/2017 20:53

    autocarri non rinvenuti

    L'amministratore della società fallita non conosce quale sorte abbiano avuto i n. 2 autocarri leggeri di proprietà della stessa, né dispone delle carte di circolazione e dei certificati di proprietà.
    Dalla visura al PRA (non ho ancora trascritto la sentenza), dalla data di immatricolazione (17 e 13 anni) e dalle quotazioni di mercato, è più che lecito supporre che i predetti mezzi siano di scarso valore e tali da non consigliarne la apprensione. Riterrei quindi di ricorrere alla rinuncia ex art. 104-ter, co. 8.
    Tuttavia vorrei cautelarmi da un eventuale utilizzo su strada fatto da terzi che avessero ancora in disponibilità gli stessi. Ritenete utile a questo scopo ultimo, considerata l'intenzione di rinunciarvi e la non ancora avvenuta annotazione della sentenza, una denuncia (di smarrimento?) presso le Forze dell'Ordine o far annotare al PRA la perdita di possesso?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/05/2017 20:07

      RE: autocarri non rinvenuti

      Lei può sicuramente non acquisire i due automezzi all'attivo fallimentare utilizzando la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter e comunicando poi la decisione ai creditori e, sebbene non necessario, anche al PRA.
      A questo punto il curatore non può fare di più in quanto, dal momento del completamento della non acquisizione degli autocarri, la massa non risponde più di nulla e, a nostro avviso, non risponde neanche per il periodo che decorre dalla dichiarazione di fallimento dato che lei non ha mai acquisito l'auto all'attivo né giuridicamente attraverso la trascrizione della sentenza di fallimento al PRA né materialmente mediate il possesso della stessa (diverso è il caso se avesse trascritto la sentenza, perché qui farebbe una dismissione del possesso acquisito).
      E' il fallito, quindi, che non ha ancora perso la disponibilità (giuridica) dei beni in questione e non la perderà visto che lei non acquisirà all'attivo gli stessi, che dovrebbe procedere alla dichiarazione di perdita del possesso. E' il caso che insista con il fallito perché si muova in tal senso perché è probabile che eventuali contravvenzioni arriveranno al fallimento o che questo venga chiamato in causa per altre conseguenze collegate alla eventuale circolazione degli automezzi; lei potrà, naturalmente, dimostrare che la curatela non ha mai acquisito i beni in questione e che, quindi, non può essere coinvolta in nessun modo, ma per evitare questi fastidi sarebbe meglio che risultasse al PRA una dichiarazione di perdita del possesso.
      Zucchetti SG srl