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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Unico imprenditore fallito
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Micol Marisa
Rovereto (TN)31/07/2014 16:29Unico imprenditore fallito
Buongiorno,
a seguito di fallimento di un imprenditore individuale (data sentenza 14.10.2013) procedo ora alla compilazione della dichiarazione dei redditi dal 1.1. - 13.10.2013 con Modello UNICOPF 2014. Ho compilato il quadro RF (redditi) e il quadro RR (contributi). E' corretto compilare anche quest'ultimo? O lo lascio compilare come gli altri (per esempio RB - fabbricati) allo stesso imprenditore all'interno del suo modello UNICO2014 per tutto l'anno?.
Nel compilare poi il quadro RR ho tenuto conto che l'attività è di soli 10 mesi così nel caso pratico dovendo lui solo contributi fissi (perché il reddito è negativo) essi sono rapportati ai 10 mesi (fino alla data di fallimento).
E' corretto?
Grazie mille-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/09/2014 02:28RE: Unico imprenditore fallito
Nè nelle disposizioni di legge, nè in documenti di prassi, ci risulta che la questione sia mai stata affrontata, per cui non siamo in grado di fornire una risposta certa.
Un piccolissimo spunto potrebbe essere tratto dal combinato disposto dell'art. 183, comma 1, del D.P.R. 917/86, che parla chiaramente e unicamente del solo "reddito d'impresa", e dell'art. 5, comma 4, penultimo periodo, del D.P.R. 322/98, che recita "In caso di fallimento ... di imprese individuali ... il curatore ..., contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore ... ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta
nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale".
Il fatto che si parli di "rispettive" e non "eventualmente dovute" dichiarazioni significa che il fallito deve comunque sempre presentare la propria dichiarazione dei redditi, nella quale recepire il reddito d'impresa, unico reddito che deve essere dichiarato dal Curatore.
E allora la dichiarazione presentata dal Curatore è comunque per definizione non una dichiarazione vera e propria, ma semplicemente una sorta di "anticipazione" all'Erario dei dati relativi al reddito d'impresa, il cui contenuto viene trasmesso al fallito perchè di esso tenga conto nella dichiarazione annuale, che egli è comunque tenuto a presentare.
Se si condividono tali considerazioni, non parrebbe necessario che il Curatore compili anche il quadro RR, dato che tale adempimento non è espressamente previsto e che il quadro RF già contiene gli elementi che il fallito dovrà inserire nella dichiarazione annuale, che comprenderà, fra gli altri, appunto il quadro RR.
Per contro, non ci pare che la compilazione anche del quadro RR nella dichiarazione presentata dal Curatore configuri alcuna violazione, nè tale compilazione presenti questioni di particolare complessità, per cui la decisione di farlo ci pare un'alternativa comunque percorribile, qualora si preferisca scegliere una via prudenziale.
Nel caso che si decida di compilare anche il quadro RR, è corretto che i contributi fissi siano, nel caso in esame, rapportati a 10 mesi.
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