Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Recupero crediti - D.I. - Possibilità di eccepire in sede di eventuale opposizione: inopponibilità/inefficacia della qui...

  • Enrico Ferro

    VIBO VALENTIA
    07/12/2017 18:37

    Recupero crediti - D.I. - Possibilità di eccepire in sede di eventuale opposizione: inopponibilità/inefficacia della quietanza di pagamento; inopponibilità/inefficacia della nota di credito; inefficacia ex art. 64 l.f. pagamenti post fallimentari

    Ringraziando sin d'ora tutti coloro che parteciperanno alla presente discussione, sottopongo alla Vs attenzione la peculiare situazione che mi è stata affidata, cercando di essere quanto più sintetico possibile.

    Il curatore del fallimento della ditta individuale A rileva dalla contabilità della società fallita un notevole credito nei confronti della ditta B, richiedendone il pagamento. Peraltro, riscontra che, successivamente alla dichiarazione di fallimento e alla conseguente annotazione presso il Registro Imprese, una banca ha consentito aperto al fallito una carta prepagata munita di IBAN sulla quale la ditta B ha poi effettuato una serie di pagamenti.

    La ditta B riscontra la diffida del Curatore di A contestando l'ammontare del debito. In particolare trasmette al Curatore:
    a) una serie di quietanze di pagamento che le sarebbero state rilasciate medio tempore dal fallito, tutte però prive di data certa;
    b) copia di una serie di assegni emessi con sottoscrizione per ricevuta del fallito;
    c) una nota di credito risalente al 2011, che sarebbe stata emessa da A a storno parziale di alcune fatture risalenti al 2009, di cui, però non v'è traccia nella contabilità della medesima A e che risulta registrata nella contabilità della medesima B solo nel 2013, pochi giorni prima della dichiarazione del fallimento.
    Nessuna posizione specifica, invece, viene assunta relativamente ai pagamenti post-fallimentari.

    Anche sulla scorta di apposita perizia contabile, redatta prendendo in considerazione la contabilità di A e B, nonché gli estratti dei rispettivi conti correnti, viene quantificato l'ammontare del debito, con specificazione:
    a) della porzione per la quale vi sarebbero le quietanze di pagamento;
    b) di quella -teoricamente- saldata mediante assegni bancari, del cui incasso, però, non vi è traccia né nella contabilità di A, nè negli estratti conto;
    c) di quella -teoricamente- stornata mediante la nota di credito di cui sopra. (In proposito, peraltro, preciso che non vi è prova documentale di alcuna contestazione dei servizi effettuati da A in favore di B e dei quali si sarebbe stornato parte del prezzo).

    In presenza della descritta situazione, il sottoscritto viene incaricato di recuperare il credito, valutando innanzitutto se (e per quale porzione) agire in via monitoria, ovvero se (e per quale porzione) agire ex art. 702 bis cpc; se procedere con azione di inefficacia ex art. 44 l.f. nei confronti di A ed, eventualmente, anche verso la banca che ha messo a disposizione del fallito la carta con IBAN mediante la quale furono effettuati i pagamenti post-fallimentari.

    A questo punto (non avendo sortito alcun effetto la diffida legale da ultimo inviata per richiedere il pagamento spontaneo dell'intero credito) rendendosi necessario procedere per munirsi di un titolo esecutivo che copra l'intero credito ricostruito nella predetta perizia, sto valutando se sia possibile procedere con il deposito di un ricorso per ingiunzione inerente l'intero credito, per come risultante dalle fatture e dalla contabilità di A, per come ricostruito in perizia, "riservandomi" di eccepire nella eventuale opposizione:
    a) l'inefficacia/inopponibilità delle quietanze di pagamento (e dunque di una valida prova di pagamento con onere a carico di parte debitrice, anche riguardo gli assegni mai incassati);
    b) l'inefficacia della nota di credito (inefficacia ex art. 64 l.f., qualificandola come "remissione di debito" a titolo gratuito, in quanto tale, appunto inefficace per legge, evitando di tirare in ballo l'istituto della revocatoria ordinaria/fallimentare per la quale, a mio avviso, si potrebbe porsi il problema della tempestività);
    b1)l'inopponibilità della nota di credito in quanto priva (almeno) di (tempestiva) data certa (essendo stata emessa solo due anni dopo le fatture che mira parzialmente a stornare) e registrata -altri due anni dopo e pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento- solo nella contabilità della ditta B, che ne trae "beneficio".
    c) eccepire l'inefficacia ex art. 44 l.f. dei pagamenti post fallimentari.

    Ritenete che tale strategia processuale possa essere praticabile e condivisibile?
    Oppure ritenete che sia preferibile agire (eventualmente spezzettando il credito) con diverse azioni (monitorie/ex art. 702bis/ex art. 64 l.f./ex art 44 l.f.)?

    Sperando di essere riuscito ad essere chiaro e sintetico, ringrazio tutti...



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/12/2017 20:22

      RE: Recupero crediti - D.I. - Possibilità di eccepire in sede di eventuale opposizione: inopponibilità/inefficacia della quietanza di pagamento; inopponibilità/inefficacia della nota di credito; inefficacia ex art. 64 l.f. pagamenti post fallimentari

      A nostro avviso la strategia processuale esposta è la più corretta ed efficace. Quanto alle eccezioni future da sollevare in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, d'accordo su quanto sub a) e sub c), nel mentre per quanto sub b) e b1) deve necessariamente far ricorso alla revocatoria ex art. 64, ma in via non di azione bensì di (contro)eccezione per paralizzare l'eccezione di controparte dell'avvenuto pagamento di parte del suo debito a mezzo note di credito. Non può utilizzare, infatti, la inopponibilità per mancanza di data certa perché comunque le note risultano annotate nella contabilità della controparte prima della dichiarazione di fallimento del creditore e ciò che conta, ai fini della data certa, non è la esattezza della data ma che un determinato documento, di cui una parte si avvale, sia stato redatto prima della dichiarazione di fallimento; per seguire questa via dovrebbe quindi sostenere (e dimostrare) la inattendibilità della contabilità avversa affermando che le annotazioni sono state effettuate dopo la dichiarazione di fallimento del creditore. Inutilizzabile ci sembra anche il secondo comma dell'art. 64 (al quale pensiamo lei faccia riferimento) perché tale nuova disposizione riguarda atti che abbiano ad oggetto beni su cui poter effettuare trascrizioni, e non, come nel caso, note di credito interpretate come rinuncia a crediti.
      Zucchetti SG srl
      • Enrico Ferro

        VIBO VALENTIA
        11/12/2017 17:50

        RE:

        Ringrazio per il cortese riscontro, in attesa del parere di qualche altro Collega.
        Distinti saluti
        Enrico Ferro