Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

DIVISIONE TRANSATTIVA IMMOBILIARE ED IPOTECA

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    18/12/2016 13:38

    DIVISIONE TRANSATTIVA IMMOBILIARE ED IPOTECA

    IN UN FALLIMENTO PERSONALE LA FALLITA È' PROPRIETARIA DEL 50% DELL' IMMOBILE
    DI ABITAZIONE CON IL MARITO.

    IL FALLIMENTO PUÒ' PROCEDERE A DIVISIONE TRANSATTIVA CON ROGITO NOTARILE ( INSERENDO NEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ) ?

    MA SE ESISTE UNA IPOTECA O PIGNORAMENTI SI POSSONO IN TAL CASO CANCELLARE
    OPPURE DEVO FARE UNA VENDITA, LA SOLA PURGATIVA
    E NON SI PUÒ' CONSIDERARE IL ROGITO
    TRANSATTIVO DIVISIONALE COMUNQUE UN ATTO DI LIQUIDAZIONE
    DELL' ATTIVO DEGIURISDIZIONALIZZATO E DEFORMALIZZATO
    E COMUNQUE INSERITO NEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E PERTANTO
    AVENTE EFFETTO PURGATIVO ?

    LE CANCELLAZIONI AVVERREBBERO CON DECRETO SUCCESSIVO DEL G,D.

    O SONO COMUNQUE COSTRETTO AD UNA MESSA IN VENDITA ?

    E ALLORA DEVO CHIEDERE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E NO DI DIVISIONE ?

    GRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2016 10:45

      RE: DIVISIONE TRANSATTIVA IMMOBILIARE ED IPOTECA

      La cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli è l'effetto collegato dal legislatore alle vendite coattive, e tali sono anche quelle effettuate direttamente dal curatore a norma dell'art. 107 l.f., ossia previa procedura competitiva e con la dovuta pubblicizzazione in conformità delle previsioni del programma di liquidazione. La divisione convenzionale, con la quale viene individuata in concreto la quota di ciascun comproprietario, rimane un atto negoziale; e tale rimane anche l'atto col quale, come lei sembra proporre, nell'ambito della stessa si arriva in via transattiva a consentire al fallimento di privarsi della sua quota e ricevere una somma di danaro. Invero, in primo luogo, la transazione non va utilizzato quale espediente per aggirare la normativa sulla liquidazione (per configurare una transazione è necessaria una controversia vera che viene risolta con sacrificio reciproco delle parti); inoltre, con tale atto, comunque il trasferimento della quota nella disponibilità del fallito sarebbe la controprestazione ad altra prestazione della controparte per definire una lite e non una forma di liquidazione dei beni fallimentari, sarebbe, in sostanza un atto contrattuale che ha lo scopo di definire una controversia in cui si innesta un effetto traslativo del bene o della quota di competenza del fallimento, per cui ad esso non può seguire la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni preesistenti.
      Zucchetti SG srl