Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

REVOCATORIA RIMESSE BANCARIE

  • Gianpaolo Magnini

    Brescia
    09/06/2017 10:50

    REVOCATORIA RIMESSE BANCARIE

    Buongiorno
    In data 27/10/2015 la Banca Z revoca il mutuo chirografario erogato il 25/09/2014 alla Società X dell'importo di circa 175.000,00 supportata dalle seguenti motivazioni: "utilizzo del conto corrente in assenza di affidamento e rate in mora sul finanziamento concesso"
    In data 28/10/2015 la società X riceve un accredito di euro 15.000,00 (rimborso IVA) da Equitalia sul conto corrente presso la Banca Z.
    In data 29/10/2015 la Banca Z addebita sul conto corrente della società X le rate scadute del mutuo già revocato, per euro 14.316,67.
    In data 14/12/2015 viene dichiarato il fallimento della Società X.
    E' revocabile il pagamento di 14.316,67 avvenuto nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento?
    La banca può legittimamente sostenere la non revocabilità del pagamento in quanto avvenuto per effetto di compensazione della provvista presente sul conto corrente, costituita dall'accredito di euro 15.000?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/06/2017 20:03

      RE: REVOCATORIA RIMESSE BANCARIE

      In tema di contratti bancari, il bonifico (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) a eseguire. Da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista a eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato.
      Da quanto precede deriva, pertanto, che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, in quanto riduce la sua esposizione, con l'effetto che il predetto bonifico, portato dalla banca a compensazione del proprio credito, costituisce un atto solutorio, come tale, in presenza delle altre condizioni, suscettibile di inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.fall. se compiuto nel periodo sospetto (Tra le ult. Cass. 15/04/2011, n. 8752; Cass. 1/07/2008, n. 17954).
      Zucchetti Sg srl