Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
relazione di stima di beni mobili
-
Manuela Rossi
Bassano del Grappa (VI)30/01/2016 10:22relazione di stima di beni mobili
buongiorno,
vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito.
sono curatrice di un fallimento dichiarato lo scorso 10/09/2015. i beni da inventariare della società fallita sono costituiti da pochi arredi d'ufficio, un pc, una stampante e da materiale da recupero; l'intero compendio ha un valore commerciale molto esiguo (all'incirca 800 euro).
ho proceduto, all'apertura del fallimento, ad effettuare l'inventario con il cancelliere e, considerato che la procedura è ad oggi priva di attivo, ho ritenuto opportuno elaborare io stessa la relazione di stima dei beni mobili, attribuendo ai medesimi una media dei valori riscontrabili nei siti di vendita di beni usati, individuando le compravendite di beni della medesima categoria, modello e marca.
nella relazione ho precisato i criteri applicati e le considerazioni che mi hanno portato ad attribuire, a ciascun bene, il prezzo individuato.
depositata la relazione di stima, sentito il comitato dei creditori, ho proposto istanza per la vendita del compendio, tramite gara competitiva, ex art. 104 ter co.7° l.f. per evitare che la procedura venisse gravata dell'indennità di occupazione dei locali, già riconosciuta alla società di leasing in occasione dell'udienza di verifica delle domande di ammissione al passivo.
il giudice delegato ha respinto l'istanza con la motivazione che è necessario avere una perizia giurata di un esperto stimatore terzo rispetto al curatore.
all'art.87 co.2° l.f. leggo che "il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore", così anche l'art. 107 co.1° l.f. "... sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti...".
la riforma del d.l. 83/2015 ha modificato una parte dell'art. 107 l.f. ma non mi risulta che, anche per compendi di modesto valore, ci sia ora necessità di una perizia (giurata) di un terzo stimatore.
gentilmente potreste darmi riscontro dell'obbligo di conferire l'incarico ad un perito stimatore?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potrete offrirmi.
cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2016 11:34RE: relazione di stima di beni mobili
Lei ha perfettamente ragione nel sottolineare la facoltatività della nomina dello stimatore, cui, peraltro provvede il curatore e non più il giudice, alla luce delle norme che ha richiamato.
Nel caso tuttavia, lei non voleva provvedere alla vendita sulla base della stima da lei stesso fatta, ma intendeva dismettere i beni ai sensi dell'art. 104ter, comma settimo (ora comma ottavo, dopo l'inserimento di un nuovo terzo comma da parte del d.l. n. 83/2015), che appunto consente (tra l'altro) al curatore di restituire al fallito la disponibilità di beni inventariati quanto "l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente". Nel caso di vendita, quindi, la stima può anche essere fatta dal curatore, specie nei casi di basso valore, perché poi si procede ad attività competitive che possono riallineare i prezzi eventualmente non consoni dati dal curatore, quando invece si tratta di dismettere dei beni, dicendo ai creditori che non è conveniente venderli, è chiaro che si è più rigorosi e, sia il comitato dei creditori- cui compete l'autorizzazione ex art. 104ter. co. 8- sia il giudice delegato in via sostituiva, richiedano, anche per evitare di esporsi a future contestazioni, qualcosa di più solido e circostanziato su cui basare la decisione.
Zucchetti Sg srl
-
Manuela Rossi
Bassano del Grappa (VI)01/02/2016 11:55RE: RE: relazione di stima di beni mobili
buongiorno,
Vi ringrazio davvero per il prezioso supporto che offrite sempre.
cordiali saluti
-
-