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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Autoveicolo con fermo amministrativo
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Andrea Mingiardi
La Spezia21/02/2013 11:26Autoveicolo con fermo amministrativo
Buongiorno,
unico bene ad oggi esistente di un fallimento è un autoveicolo intestato alla fallita. L'amministratore mi ha riferito che lo stesso si trova a più di 100 km presso un'officina.Ho notificato ex art.88 2c Lf l'estratto della sentenza al PRA. Il veicolo da una visura eseguito risulta esser gravato da un fermo amministrativo, mi chiedo se vi sia modo di portarlo in una zona vicina allo studio del sottoscritto in modo da prenderlo in "consegna". L'amministratore si è reso disponibile a consegnarmelo, ma come è possibile muovere il veicolo senza incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada (se non erro è prevista anche la confisca del mezzo). In pratica chiedo se sia possibile utilizzarlo temporaneamente al fine di portarlo in nell'area di parcheggio adiacente allo studio dello scrivente. Credete sia possibile chiedere al GD un'autorizzazione in tal senso?.
Cordiali saluti
Andrea Mingiardi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/02/2013 10:23RE: Autoveicolo con fermo amministrativo
I veicoli gravati da fermo amministrativo non possono circolare in alcun modo, neanche utilizzando targhe in prova; pertanto, l'unico modo per spostare veicoli che si trovano in questa condizione è servirsi di un trasporto su camion abilitati, eventualmente quelli per il soccorso stradale.
In ogni caso, lei parla di spostamento in area di parcheggio, ma tenga conto che il fermo amministrativo di un veicolo prevede che esso sia depositato presso un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ove deve rimanere per tutta la durata della sanzione, ed è affidato ad un soggetto che viene nominato custode, e che viene edotto delle responsabilità penali legate a tale importante ruolo; con la dichiarazione di fallimento e l'inventariazione la custodia passa a lei (punto non pacifico), ma il vincolo logistico rimane.
Tenga anche conto che fino all'avvenuto pagamento della sanzione che ha determinato il fermo, l'auto non è vendibile e, comunque, l'eventuale vendita non è trascrivibile, per cui valuti anche la possibilità di una eventuale rinuncia ai sensi del settimo comma dell'art. 104ter .
Zucchetti SG Srl
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Andrea Mingiardi
La Spezia22/02/2013 15:16RE: RE: Autoveicolo con fermo amministrativo
Si avevo pensato ad una rinuncia ex art. 104ter, risolverebbe una serie di problematiche non da poco. Avendo già trascritto l'estratto della sentenza al PRA, in caso di rinuncia quali adempimenti pubblicitari sono previsti?
Diversamente se riuscissi ad avere un'offerta di acquisto del veicolo, la vendita non credo sia impedita dal fermo amministrativo; il creditore a favore del quale risulta iscritto il fermo non ha alcun privilegio sul bene, sbaglio? L'amministratore spontaneamente si è offeto di acquistare il veicolo personalmente, è disposto a presentare formale offerta a valore di mercato (come da quotazioni riviste specializzate). Considerato lo scarso valore potrei publicizzare la vendita sul sito Internet convenzionato con il Tribunale ed in mancanza di altre offerte chiedere autorizzazione al GD per vendere il veicolo all'amministratore e chiedere a tal fine anche l'autorizzazione alla cancellazione del fermo.
Cordiali saluti
A.Mingiardi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/02/2013 20:49RE: RE: RE: Autoveicolo con fermo amministrativo
Non possiamo che augurarle la riuscita dell'operazione. Ci faccia sapere se riesce a trascrivere la compravendita.
Per il resto, il fermo è una forma di autotutela e non un credito, per cui l'eventuale privilegio va valutato in ragione della causa del credito, indipendentemente dal fermo disposto. Per l'eventuale rinuncia alla liquidazione, dovrebbe essere sufficiente una copia autentica della dichiarazione di rinuncia e attestazione della cancelleria dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'art. 104ter.
Zucchetti SG Srl
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Andrea Mingiardi
La Spezia23/02/2013 10:28RE: RE: RE: RE: Autoveicolo con fermo amministrativo
Forse mi sono espresso male, capisco che il credito del creditore in favore del quale è stato trascritto il fermo dovrà essere valutato in ragione della causa del credito, ciò che intendevo dire è che non credo che il fermo, in quando forma di "autotutela", crei un diritto di privilegio sul bene in favore del creditore sul ricavato del veicolo a prescindere (solo per la sua presenza) dalla valutazione della poszione del credito . Tanto meno non credo impedisca la vendita del bene in ambito fallimentare in quanto (altrimenti nessun veicolo gravato da fermo potrebbe essere venduto in ambito procedurale). Comunque, una volta presa la decisione del caso (vendere il bene o rinunciarvi ex art. 104ter), in esito alla vicenda vi terrò informati.
Grazie per il prezioso supporto..
Cordiali saluti Andrea Mingiardi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/02/2013 18:14RE: RE: RE: RE: RE: Autoveicolo con fermo amministrativo
Non crediamo proprio che chi ha posto il fermo abbia una prelazione sul ricavato della vendita perché gli effetti del fermo sono altri. Il veicolo sottoposto a fermo non può circolare e se , nonostante il fermo, circola è soggetto a pesanti sanzioni ammnistrative, oltre all'immediato sequestro; inoltre, in caso di incidente l'assicurazione paga il terzo danneggiato ma ha diritto di rivalsa sull'assicurato. Infine il provvedimento di fermo comporta la inopponibilità a chi l'ha posto di eventuali atti dispositivi, il che significa che il fermo rimane e il beneficiario può sempre rivalersi sul bene e nei confronti del venditore debitore del credito che ha dato origine al fermo.
E' la valutazione di questi effetti che ci induce a ritenere (ma si tratta di una nostra valutazione) che la vendita di un autoveicolo con la espressa dichiarazione che si tratti di veicolo sottoposto a fermo, dia luogo ad un contratto nullo per illiceità del motivo comune e determinate, che si identifica, appunto, con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. La norma imperativa è quella che dispone i divieti di cui sopra e la vendita non potrebbe avere altro scopo che eluderla, non potendosi diversamente spiegare l'acquisto e il pagamento di un bene nella consapevolezza che è privo delle caratteristiche funzionali necessarie per l'uso naturale cui è destinato.
Ovviamente se la vendita è fatta senza dire nulla circa le condizioni del veicolo, il venditore rischia anche una denuncia per truffa.
Per questo siamo curiosi di sapere se l'atto verrà trascritto.
Zucchetti SG Srl
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Paolo Casarini
Carpi (MO)16/04/2013 23:39RE: RE: RE: RE: RE: RE: Autoveicolo con fermo amministrativo
A vendita eseguita e riscossione del prezzo avvenuto ai sensi dell'atr. 108, non si può pensare che in forza dell'ultimo comma dello stesso art. 108, il gd possa ordinare la cancellazione del fermo amministrativo, considerando quest'ultimo rientrante nella categoaria "di ogni altro vincolo" ?
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