Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendita merci e opponibilità di clausola contrattuale al fallimento

  • Giovanni Dell'Eva

    Forlì (FC)
    25/09/2014 19:17

    Vendita merci e opponibilità di clausola contrattuale al fallimento

    Buonasera
    illustro la problematica.

    La società X (licenziataria) produceva capi di abbigliamento marchiati in base a contratto di licenza stipulato con la soc Y proprietaria del marchio.
    In seguito al fallimento della licenziataria soc X il curatore rinviene notevoli rimanenze di magazzino costituite da merci marchiate, che furono legittimamente prodotte su licenza, ma rimasero invendute.
    E' possibile per il curatore procedere alla vendita di tali merci ?
    In caso affermativo e tenuto conto che prima del fallimento la soc X e la soc Y hanno risolto consensualmente il contratto di licenza, permane il diritto del titolare del marchio al pagamento delle royalties che, sotto la vigenza del contratto erano riconosciute in miusra percentuale alle merci vendute e con una minimo garantito ? Se si in che misura, visto che il contratto è risolto.
    Sempre premesso che prima del fallimento la soc X e la soc Y hanno risolto consensualmente il contrato di licenza, vi è altro aspetto dubbio.
    Tale contratto prevede, per il caso di scioglimento dello stesso, (qualunque ne sia la causa) la facoltà per la licenziataria di acquistare a prezzo agevolato le rimanenze di magazzino. Nel caso in cui la soc. Y proprietaria del marchio non eserciti tale facoltà, la medesima clausola contrattuale prevede l'obbligo per la soc X licenziataria di distruggere tutte le merci
    Tale clausola è opponibile al fallimento ?

    Grazie
    Giovanni Dell'Eva
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2014 20:39

      RE: Vendita merci e opponibilità di clausola contrattuale al fallimento

      Le rimanenze di magazzino rinvenute presso la sede della società fallita entrano nel patrimonio fallimentare e il curatore è tenuto a liquidarle, come gli altri beni e diritti di cui acquisisce la disponibilità.
      Essendo stato risolto consensualmente tra le parti, prima del fallimento, il contratto di licenza, riteniamo che la società proprietaria del marchio non abbia diritto ad alcuna royality sulle vendite fallimentari. Riteniamo, altresì- ma qui i dubbi non sono pochi- che la stessa società non abbia diritto neanche all'acquisto agevolato delle rimanenze né possa pretendere la distruzione delle stesse; è vero che queste conseguenze erano contrattualmente previste per il caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, ma essendo la cessazione intervenuta consensualmente e non avendo le parti definito la questione rimanenze prima del fallimento né regolamentato la sorte delle stesse all'atto della risoluzione consensuale, vuol dire che non hanno inteso utilizzare la clausola in questione, per cui si può dire che detti beni sono pervenuti all'attivo fallimentare liberi, tanto più che, per effetto della cristallizzazione fallimentare, il curatore non potrebbe, in danno della massa, vendere a prezzo agevolato o, addirittura distruggere i beni.
      Zucchetti Sg srl