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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Esercizio Provvisorio attività consentite al curatore senza autorizzazione
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Francesco Lepore
ROMA22/11/2016 18:58Esercizio Provvisorio attività consentite al curatore senza autorizzazione
Francesco Lepore - Tivoli 18:55
Sono curatore fallimentare di una farmacia.
E' stato chiesto dallo scrivente l'esercizio provvisorio per preservare il valore dell'azienda in vista della sua cessione unitaria come richiede la legge fallimentare.
Nel decreto che autorizza la prosecuzione dell'attività il GD non ha specificato tutte le singole operazioni che lo scrivente è autorizzato a compiere.
Dalla lettura della norma mi pare di capire che il curatore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria deve chiedere la relativa autorizzazione.
Ritengo pertanto che per:
- l'apertura del c/c dell'esercizio provvisorio (tra l'altro è un impresa far capire alle banche la situazione, già un paio si sono negate);
- l'anticipazione sullo stesso c/c (quando e se riuscirò ad aprirlo) delle DCR, se riuscirò ad ottenerlo (già ho ricevuto un rifiuto senza alcun approfondimento della situazione specifica, per "politiche aziendali" da società finanziaria leader nel settore tra l'altro membro del comitato dei creditori);
- la sottoscrizione degli ordini di fornitura delle merci (questa c'è l'ho fatta);
- la sottoscrizione di contratto di locazione ex novo in quanto quello precedente è stato risolto per sfratto per morosità;
essendo tutte operazioni attinenti alla normale gestione dell'attività della farmacia in esercizio provvisorio le possa fare senza autorizzazioni da parte del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato.
E' così o mi sfugge qualcosa e pertanto devo richiedere delle autorizzazioni? Se si quali e a chi al CdC o al GD?
Cordiali saluti
Francesco Lepore
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2016 10:25RE: Esercizio Provvisorio attività consentite al curatore senza autorizzazione
Con l'introduzione delle nuove regole dell'esercizio provvisorio contenute nell'art. 104 l.f. si è riproposto il dubbio se per il compimento degli atti di gestione nel corso dell'esercizio provvisorio siano necessarie singole autorizzazioni ovvero se sia sufficiente la iniziale autorizzazione alla continuazione dell'attività, onnicomprensiva di ogni altra, continuando la lacuna legislativa in proposito.
Il più penetrante controllo iniziale sulla proposta di continuazione dell'esercizio provvisorio, sia al momento dell'approvazione del programma di liquidazione che a quello della esecuzione; gli elementi di analiticità che deve presentare il programma ed ancor più la proposta del curatore, la espressa approvazione da parte del comitato dei creditori della proposta anche qualora la stessa sia inserita nel programma; la costante sorveglianza demandata a questo organo, e, non ultimo, il fatto che l'attività d'impresa non può essere vincolata ad eccessivi formalismi burocratici, sono circostanze che inducono a ritenere la sufficienza della iniziale autorizzazione.
Ove, tuttavia, si ritenesse necessaria l'autorizzazione dei singoli atti, va detto che che questa deve essere data per gli atti per i quali la legge la richiede e dall'organo a ciò deputato dalla nuova disciplina, sicchè essa sarebbe necessaria per gli atti di cui all'art. 35 e dovrebbe essere il comitato dei creditori a rilasciarla, e non il giudice delegato.
le operazioni da lei esposte ci sembra che rientrino tutte nella ordinaria amministrazione.
Zucchetti SG Srl
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