Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

morte del fallito - diritto di usufrutto

  • Giovanna Stefanelli

    Ferrara
    09/01/2018 15:46

    morte del fallito - diritto di usufrutto

    Buonasera,
    in caso di morte dell'usufruttario, il diritto di usufrutto si estingue.
    Avviene questo anche se l'usufruttuario è fallito, il diritto di usufrutto è stato appreso alla massa attiva ed il curatore ha trascritto la sentenza dichiarativa di fallimento?
    Grazie per la risposta.
    Giovanna Stefanelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2018 19:35

      RE: morte del fallito - diritto di usufrutto

      La morte dell'usufruttuario non determina alcun fenomeno di successione, né sostanziale né processuale, ma solo il consolidamento nella posizione di piena proprietà del nudo proprietario, estinguendo l'usufrutto (art. 1014 c.c.).
      Tale principio è applicabile anche se la morte colpisca l'usufruttuario fallito in quanto il fallimento non può acquisire e mantenere disponibilità di diritti diversi e superiori a quelli che competono al fallito. Di conseguenza, il fallimento, come aveva acquisito all'attivo il diritto di usufrutto che competeva al fallito (e non certo la piena proprietà), così, se quel diritto reale viene meno in capo al fallito, perde la disponibilità di tale diritto.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanna Stefanelli

        Ferrara
        12/01/2018 18:26

        RE: RE: morte del fallito - diritto di usufrutto

        E in caso di morte del nudo proprietario fallito?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/01/2018 19:44

          RE: RE: RE: morte del fallito - diritto di usufrutto

          La morte dell'usufruttuario determina il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, per cui a seguito di tale evento:
          a- se il fallito era l'usufruttuario, quel diritto di usufrutto acquisito all'attivo fallimentare viene meno, come abbiamo detto nella precedente risposta;
          b-se il fallito era nudo proprietario, il fallimento acquisisce la proprietà piena del bene oggetto di questi diritti.
          La morte del nudo proprietario, invece, non è causa di cessazione dell'usufrutto, per cui tale evento non determina alcuna conseguenza sul diritto del nudo proprietario e dell'usufruttuario; di modo che, nel caso ora prospettato che il fallito sia nudo proprietario e deceda, non accade nulla sotto il profilo sostanziale, nel senso che il diritto di nuda proprietà che apparteneva al fallito, e la cui disponibilità era stata appresa dal fallimento, si trasmette agli eredi del defunto, ma rimane nella disponibilità della curatela che, come poteva venderlo prima della morte del nudo proprietario, lo potrà fare ora .
          Ovviamente, dal punto di vista processuale, la morte del fallito, sia egli nudo o pieno proprietario o usufruttuaria, comporta gli effetti di cui all'art. 12 l.f.
          Zucchetti SG srl