Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
CANCELLAZIONI IPOTECHE PRIMA DEL ROGITO
-
Francesco Costa Angeli
milano01/12/2017 18:35CANCELLAZIONI IPOTECHE PRIMA DEL ROGITO
A SEGUITO ASTA TELEMATICA,
AGGIUDICATO L' IMMOBILE DEFINITIVAMENTE,
PAGATO IL PREZZO ,
SI PREVEDE A BREVE IL ROGITO TRASFERITIVO NOTARILE.
IL TUTTO COME DA PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE APPROVATO
ED ISTANZA DI VENDITA IN CONFORMITA'.
IL NOTAIO SU INSISTENZE DELL' ACQUIRENTE
MI CHIEDE ORDINE DEL G.D. ALLE CANCELLAZIONI.
RIBADISCO CHE SI FA SUBITO DOPO IL TRASFERIMENTO.
MA INSISTONO PERCHÉ' ACQUIRENTE DESIDERA
ACQUISTARE " PULITO" PER IMMEDIATO FINANZIAMENTO.
E COMUNQUE VORREBBERO AVERE LA SICUREZZA
DELL' ORDINE GIÀ' EMESSO IN MODO DA
ESEGUIRE LE CANCELLAZIONI SUBITO DOPO
IL ROGITO (NEL QUALE CITARE LA CIRCOSTANZA DELL'
ORDINE GIÀ' EMESSO).
VOLENDO INTERPRETARE ELASTICAMENTE
E TELEOLOGICAMENTE , PER CORRENTEZZA ,
IL DISPOSTO DELL'ULTIMO COMMA DELL' ART. 108 L.F.
NULLA OSTA A CHE SI POSSA
(ORA PER ALLORA) RICORRERE AL G.D
PER ORDINARE LA CANCELLAZIONE
PRIMA DEL ROGITO ?
(SPECIFICANDO : DA ESEGUIRE DOPO IL ROGITO ? )
GRAZIE DEI VOSTRI LUMI
AVV. F. ANGELI-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/12/2017 19:57RE: CANCELLAZIONI IPOTECHE PRIMA DEL ROGITO
Premesso che "in tema di vendita fallimentare - non importa se attuata in forma contrattuale, e non tramite esecuzione coattiva - trova applicazione l'art. 108, comma 2, L. Fall." (Cass. 08/02/2017, n. 3310), tale norma dispone che "per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti…", ove, come si vede, l'emissione del decreto di cancellazione è condizionato da due avvenimenti: effettuazione della vendita e pagamento del prezzo. Ed è bene notare che la norma non dispone che il giudice, con il decreto di trasferimento ordina la cancellazione, proprio perché nella legge fallimentare- che ha deformalizzato e degiurisdizionalizzato la liquidazione anche immobiliare- il trasferimento dell'immobile aggiudicato consegue sempre ad una fattispecie complessa, costituita da una gara che termina con una aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dall'atto che attua il trasferimento, che può essere il decreto del giudice o l'atto notarile di vendita, sicchè ci sembra che il legislatore abbia consapevolmente inteso far riferimento, con la dizione "eseguita la vendita" proprio alla fattispecie che questa sia attuata a mezzo atto notarile. In sostanza, a nostro avviso, la norma di cui al secondo comma dell'art. 108 va letta nel senso che il giudice, quando la vendita è attuata dal curatore ai sensi dell'art. 107 l.f., può emettere il decreto di cancellazione solo dopo il pagamento del prezzo e la stipula dell'atto notarile di vendita.
Ciò detto, tuttavia, poiché la finalità della norma è quella di assicurare la procedura fallimentare che il prezzo sia stato pagato, non è da escludere, una volta che il prezzo sia stato integralmente corrisposto, la possibilità della emissione di un decreto di cancellazione dei gravami da eseguire solo successivamente alla stipula dell'atto notarile.
Zucchetti SG srl
-