Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

BAIL IN E INTEGRITA' DELLE SOMME - ART. 34 L. FALL.

  • UGO MARIA FANTINI

    MORROVALLE (MC)
    23/02/2017 18:59

    BAIL IN E INTEGRITA' DELLE SOMME - ART. 34 L. FALL.

    Le recenti disfunzioni del sistema bancario sfociate anche in default più o meno annunciati, oltre all'adozione dell'ultima normativa europea, la BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, adottata con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, si passa da un meccanismo di risanamento esterno (bail out) - che prevedeva un intervento diretto da parte dello Stato nel piano di salvataggio delle banche attraverso i soldi di tutti i contribuenti - ad uno strumento interno (bail in) - che vede gli investitori (e i depositanti nell'accezione più generica del termine) della banca stessa intervenire in caso di default della banca, tanto che le somme depositate sui conti correnti sono garantite nei limiti dell'importo di € 100.000,00, pone una seria riflessione in merito all'art. 34 L. Fall. sul dovere in capo al curatore fallimentare di garantire l'integrità del capitale.
    Il curatore fallimentare non è in grado di prevedere e conoscere con congruo anticipo l'andamento economico-finanziario e patrimoniale della banca (se non limitatamente a quella periodicamente desumibile dai bilanci pubblici ed altre fonti attendibili), anche in considerazione del fatto che possibili (ed improvvisi oltre che imprevedibili) squilibri finanziari (anche gravi) della banca potrebbero essere determinate dal default di altre banche (anche europee), da non potersi escludere.
    In tale contesto volevo conoscere il Vostro pensiero circa la legittimità del curatore a proporre l'investimento delle somme in titoli di stato e in fondi di liquidità che, seppure con lievi perdite dell'ordine di qualche centinaio o migliaio di euro, così sarebbero escluse dal bail in (procedura a cui soggiacciono le somme depositate sui conti correnti), in modo da garantire quella integrità complessiva del capitale (seppure eroso per i rendimenti lievemente negativi che si registrano sul mercato attualmente), che la norma testé citata impone.
    Si tratta, in buona sostanza, di spostare il rischio dal sistema bancario allo Stato, con una differenza sostanziale: con il primo, in caso di default, si perderebbero tutte le somme superiori a 100.00,00 euro; con il secondo, in caso di default, il curatore sarebbe comunque giustificato da un default che coinvolgerebbe l'intero paese che, evidentemente, è altra questione.
    Mi risulta che altri curatori hanno già optato per questa alternativa.
    Naturalmente, dò per scontato che il curatore abbia correttamente operato in conformità al novellato comma 10 dell'art. 104-ter, nel quale è stato inserito (in forza del D.L. n. 59 del 3/5/2016 - cd. Decreto Banche - convertito in legge n. 119, in vigore dal 3/7/2016), provvedendo al riparto delle somme ai sensi dell'art. 110 primo comma L. Fall.
    Tuttavia, mi sembra difficile poter esimere da responsabilità il curatore seppure abbia ottemperato ai riparti parziali. D'altra parte essendoci l'impossibilità di poter procedere al riparto di somme per giustificate ragioni (quali ad esempio accantonamenti in attesa di definizione dei giudizi, ecc.) può accadere spesso che vi siano depositi sui conti correnti delle procedure concorsuali in misura maggiore alla somma (peraltro contenuta) di € 100.000,00. Poiché vi sarebbe comunque l'alternativa di porre le somme al di fuori del rischio bail in, mi pare difficile poter domani escludere responsabilità in capo al curatore per la perdita del capitale superiore a 100.000,00 (ammesso poi che il Fondo Interbancario per il rimborso fino a 100.00,00 euro abbia capienza sufficiente a soddisfare tutti i correntisti).
    Grazie.
    Cordiali saluti
    Ugo Maria Fantini
    Morrovalle (MC)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/02/2017 20:56

      RE: BAIL IN E INTEGRITA' DELLE SOMME - ART. 34 L. FALL.

      Il problema da lei posto non è di poco conto sta interessando un po' tutti i curatori, ma anche i giudici d'Italia, e si è focalizzato principalmente sulla opportunità o meno di spostare i depositi bancari fallimentari da banche pericolose per collocarli su banche apparentemente più solide, che non dovrebbe avere rischio di defoult.
      Questa è una mera scelta di opportunità, su cui noi preferiamo non intervenire rientrando nella valutazione di ciascun professionista optare per la soluzione più opportuna.
      Lei, invece, pone altra domanda e, cioè, se è lecito investire le somme depositate in titoli di stato o fondi. tale possibilità è espressamente prevista dalla seconda parte del primo comma dell'art. 64, che così statuisce: "Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale". Indipendentemente, quindi dalle conseguenze del bail-in, il curatore può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, investire il danaro in quegli strumenti che garantiscano la restituzione del capitale, tra cui sicuramente rientrano i titoli di stato. E' chiaro che neanche in questo caso vi è la sicurezza dell'integrale restituzione, ma, come giustamente, lei dice, se lo Stato non è in grado di pagare più i suoi debiti, è difficile pensare che il sistema bancario possa restituire i depositi integralmente.
      Zucchetti SG srl