Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Procedura Lca Senza Attivo - Spese di registrazione Decreto Ingiuntivo

  • Tiziano Cetarini

    Arezzo
    23/10/2017 10:36

    Procedura Lca Senza Attivo - Spese di registrazione Decreto Ingiuntivo

    Buongiorno, rivesto la carica di commissario giudiziale in una procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa. Sto valutando la possibilità di recuperare un credito consistente dall'ex amministratore resosi irreperibile sin dall'inizio della procedura stessa. Il mio quesito è inerente alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo pari al 3%. In particolare, nel caso in cui alla luce dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo non si riuscisse a recuperare alcunché e nel caso, come allo stato, la procedura rimanesse senza flussi di cassa disponibili per i creditori, su chi si può rivalere l'agenzia delle entrate? Dovrà fare insinuazione al passivo al momento della notifica dell'avviso di liquidazione delle spese? Grazie
    • Tiziano Cetarini

      Arezzo
      23/10/2017 10:59

      RE: Procedura Lca Senza Attivo - Spese di registrazione Decreto Ingiuntivo

      *Commissario liquidatore
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2017 19:26

      RE: Procedura Lca Senza Attivo - Spese di registrazione Decreto Ingiuntivo

      In primo luogo lei deve chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio che, trattandosi di fallimento, richiede un procedimento molto semplice; invero l'art. 144 del DPR n. 115 del 2002, stabilisce che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio".
      L'ammissione al gratuito patrocinio comporta la esenzione dal pagamento di alcune spese, messe direttamente a debito dello Stato, e la anticipazione di altre spese da parte dello Stato, come previsto dall'art. 131 del medesimo DPR. Tra le spese prenotate a debito il secondo comma di detta norma comprende, alla lett. d), "l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo".
      Il beneficiario del gratuito patrocinio è quindi esentato dal pagamento delle tasse di registrazione del decreto o della sentenza perché questa spesa è prenotata a carico dello Stato, che potrà recuperare il credito secondo previsioni non agevoli da indicare; in linea di massima, può dirsi che il recupero è possibile quando il procedimento civile si definisce con:
      1) sentenza di condanna (o decreto ingiuntivo definitivo) della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione;
      2) sentenza (o decreto ingiuntivo definitivo) che dispone la compensazione delle spese di giudizio (solo, però, per il recupero dell'imposta di registro e nella metà dell'importo non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la registrazione sia la parte ammessa al gratuito patrocinio);
      3) sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, DPR cit.);
      4) rinuncia all'azione o estinzione del giudizio. Il recupero va effettuato nei confronti dell'attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma);
      5) transazione. Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma);
      6) cancellazione ai sensi dell'ari. 309 c.p.c.. Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma).
      Zucchetti Sg srl
      • Tiziano Cetarini

        Arezzo
        24/10/2017 11:18

        RE: RE: Procedura Lca Senza Attivo - Spese di registrazione Decreto Ingiuntivo

        L'ammissione al gratuito patrocinio è valida anche in una procedura di liquidazione coatta amministrativa? in caso affermativo,chi è l'organo competente ad attestare l'assenza di denaro? Il Tribunale competente o il ministero dello sviluppo economico (MISE)?
        Ho trovato un precedente link del forum di FALLCO sul medesimo caso, piuttosto controverso:
        https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=1&discussione_id=2730
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/10/2017 19:08

          RE: RE: RE: Procedura Lca Senza Attivo - Spese di registrazione Decreto Ingiuntivo

          Presi dai tanti argomenti della discussione avevamo perso di vista che si trattava del commissario liquidatore di una lca, per la quale non possiamo che confermare i dubbi espressi nella risposta da lei richiamata. Peraltro non vediamo alternative all'applicazione analogica dell'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 perché, posto che comunque anche alle liquidazioni coatte va garantito il beneficio del gratuito patrocinio, non vediamo come possa essere applicato il meccanismo ordinario basato sul reddito del richiedente.
          Il ministero che dovrebbe attestare la mancanza di liquidità è quello che esercita la vigilanza sulla cooperativa e ne ha disposto la liquidazione.
          Zucchetti SG srl