Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Partecipazione socio fallito in società in nome collettivo

  • Veronica Grazioli

    Crema (CR)
    14/11/2018 14:00

    Partecipazione socio fallito in società in nome collettivo

    Buongiorno
    mi avvalgo della vostra preziosa competenza per sottoporvi quanto sotto in sintesi:
    - viene dichiarato il fallimento di una s.n.c.
    - un socio della snc fallita è socio accomandatario di una S.a.a. unitamente ad un altra persona ( socio accomandante non fallito)
    - la S.a.s perde di fatto il socio accomandatario che essendo soggetto fallito non può più esercitare l'attività e di fatto entra in una situazione di stallo perchè il socio accomandante non fa nulla, nemmeno mettere la società in liquidazione per carenza di risorse personali.
    - nonostante non venga ricostituita la pluralità dei soci la società è ancora attiva ma senza attivo.

    Mi chiedevo cosa fare in qualità di Curatore della S.n.c. fallita.
    Se è il caso di chiedere la messa in liquidazione della società, caricandomi come fallimento di tutte le spese conseguenti ( eventualmente da dividere con l'altro socio accomandante) .. oppure c'è qualche altra strada che posso percorrere chiedendo la chiusura d'ufficio al R.I. competente?

    Ringrazio per l'attenzione
    Veronica Grazioli

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/11/2018 17:58

      RE: Partecipazione socio fallito in società in nome collettivo

      Il socio accomandatario della sas, a seguito della dichiarazione del suo fallimento, è escluso di diritto dalla società ed ha diritto solo alla liquidazione della quota, giusto i disposti degli artt. 2288 e 2889 c.c., dettati per le società semplici e, quindi, applicabili alle società in nome collettivo e ai soci accomandatari delle sas. Lei, pertanto, in qualità di curatore del fallimento del socio che, a seguito della automatica esclusione, non è più socio della sas, non ha alcun titolo per interferire sulla società, né di sopperire alla inerzia del socio accomandante residuato potendo soltanto pretendere la liquidazione della quota.
      La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi di cui parla l'art. 2323 x.x., non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione ma lei non partecipa alla liquidazione della società, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo e solo eventuale (lo scioglimento invero è evitabile in caso di tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci o delle diverse 'categorie' di soci nella Sas) rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio .
      Zucchetti SG srl