Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

REVOCA CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE

  • Matteo Stangoni

    BASTIA UMBRA (PG)
    30/10/2014 12:55

    REVOCA CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE

    Buongiorno, in un fallimento dichiarato a luglio 2014 è presente un immobile affittato a due società. I contratti, regolarmente registrati, hanno valenza dal 01/01/2013.
    Posso richiederne la revoca prima della scadenza (per via di terzi interessati all'acquisto)? O Posso procedere solo in caso di morosità?
    Cordiali saluti

    • Matteo Stangoni

      BASTIA UMBRA (PG)
      31/10/2014 17:38

      RE: REVOCA CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE

      A integrazione della richiesta precedente aggiungo la possibilità che i contratti siano stati stipulati in vista dell'apertura della procedura concorsuale. Infatti le società conduttrici sono costituite dai figli dei soci falliti, che precedentemente operavano a nome della società locatrice.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/11/2014 17:22

      RE: REVOCA CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE

      Nella specie rappresentata è fallito il locatore e il primo comma dell'art. 80 l.f. stabilisce che "Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto". Ciò che può fare il curatore è quanto previsto dal secondo comma dell'art. 80, e cioè, "Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento". Al di fuori di questo caso, non può fare nulla per far cessare i contratti di locazione, a meno che, sfruttando la commistione familiare societaria cui accenna, non possa dimostrare che i contratti sono simulati, nel qual caso potrebbe chiedere l'accertamento della nullità degli stessi. La strada della revocatoria fallimentare sembra esclusa perché le locazioni in questioni risultano stipulate fuori dal periodo sospetto, nel mentre potrebbe ancora essere azionata la revocatoria ordinaria da parte del curatore a norma dell'art. 66 l.f.. E' opportuno, comunque, quanto meno intavolare una trattativa con gli interessati conduttori , facendo presente che la curatela non intende rimanere inerte e cercare di trovare una soluzione transattiva, perché qualsiasi causa, di nullità o di inefficacia durerebbe anni.
      La presenza delle due locazioni, tuttavia, non è preclusiva della vendita, fermo restando che le locazioni permangono e l'acquirente sarà a sua volta tenuto a rispettare i contratti in questione.
      Zucchetti Sg srl