Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Trascrizione sentenza di fallimento immobili

  • Carlo Corinaldesi

    ASCOLI PICENO
    02/04/2014 16:35

    Trascrizione sentenza di fallimento immobili

    Si chiede quali siano gli adempimenti del curatore in sede di trascrizione della sentenza di fallimento presso la conservatoria competente in presenza di beni immobili. Nel caso specifico dello scrivente curatore il fallimento possiede vari beni immobili in diverse località italiane da Roma a Ascoli Piceno, da Mantova a Teramo, da Pescara a Napoli e altri. Il curatore deve necessariamente richiedere la trascrizione recandosi presso le conservatorie competenti, spostandosi quindi per mezza Italia o può limitarsi a notificare la sentenza di fallimento alle competenti conservatorie?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/04/2014 18:34

      RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

      A norma del secondo comma dell'art. 88, "Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri", pe cui dovrebbe essere sufficiente la tale notifica, perché il conservatore porvveda d'ufficio alla trascrizione. Purtroppo le cose nella parassi non vanno così perché i conservatori dei pubblici registri immobiliari non si accontentano dell'estratto della sentenza, ma richiedono l'adempimento delle normali formalità di cui agli artt. 2657 e segg. , tra cui la nota di trascrizione.
      Si tratta di compilare documenti e moduli che non richiedono la presenza personale del curatore, il quale, potrà provvedere rivolgersi ad agenzie specializzate in pratiche del genere, potrà farsi autorizzare dal comitato dei creditori a norma del primo comma dell'art. 32 la nomina di delegati nelle varie locati, ricorrere agli stimatori ddl posto incaricandoli anche della trascrizione, e così via.
      Zucchetti SG srl

      • Giuliana Pallucca

        MATELICA (MC)
        09/01/2015 18:19

        RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

        Dovendo provvedere alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento su immobili di compendio della procedura, ho trovato una circolare dell'Agenzia del Territorio del 23/04/2003 n. 3, con la quale si ribadisce che sussiste in capo al Conservatore l'obbligo di trascrivere le sentenze dichiarative di fallimento sulla base della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 88, co. 2 L.F.).
        Considerato che il PRA accetta la notifica via pec è possibile procedere con la pec anche per la Conservatoria?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/01/2015 20:00

          RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

          Non ci risulta che la pec sia utilizzabile per le trascrizioni (non lo è neanche per le citazioni, notificate a mezzo pec); tuttavia, poiché già da tempo la nota di trascrizione si presenta su supporto informatico e l'evoluzione varia da ufficio ad ufficio, la cosa più semplice è informarsi presso la Conservatoria dei RR.II. (oggi incardinata nell'Agenza delle Entrate) competente se può effettuare la trascrizione via pec, o comunque cosa esattamente è richiesto.
          Zucchetti Sg Srl
          • Paolo Amatore

            Castelnuovo berardenga (SI)
            26/05/2015 17:40

            RE: RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

            ma quali tipo di imposte devo sostenere? e come le pago?? tramite f.23?? sono imposte fisse?? infine mi conviene presentarmi in conservatoria con il modello f.23 già pagato??
            • Elisabetta Ascari

              Modena
              27/05/2015 23:10

              RE: RE: RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

              Si paga con mod.F23. Consiglio di telefonare alle varie conservatorie immobiliari per informazioni sulle loro modalità, modulistica, importi e cod. tributo ecc. Considerando che per i vari immobili dovrà essere richiesta una perizia, conviene rivolgersi a vari periti stimatori, magari raggruppando le città vicine o nella stessa regione, e chiedere aiuto a loro per la consegna della documentazione di persona alle varie conservatorie immobiliari. Ai vari periti si possono inviare file a mezzo email ed eventuali moduli firmati in originale a mezzo posta.
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                28/05/2015 00:41

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                Premesso che le prassi variano notevolmente fra le varie Conservatorie, ed è pertanto sempre opportuno informarsi preventivamente, ci risultano esistere due possibili procedure:

                a) la presentazione da parte del Curatore (o meglio, suggeriamo, di un soggetto all'uopo dallo stesso incaricato) delle note di trascrizione su supporto informatico

                b) la notifica da parte del Curatore della sentenza dichiarativa di fallimento, in esito alla quale, come stabilito dalla Circolare 3/2003 dell'Agenzia del Territorio già citata, sarà in Conservatore a compilare le note di trascrizione, senza indicazione dei beni immobili.

                Le imposte dovute sono: € 200 per imposta ipotecaria (cod. 649T), € 59 di imposta di bollo (cod. 456T) ed € 35 di tassa ipotecaria (cod. 778T). Potranno essere pagate a mezzo Mod. F23 ovvero prenotate a debito (alternativa stabilita, sempre dalla Circolare 3/2003, per la procedura "b" descritta qui sopra).
                • Andrea Cundari

                  Santo Stefano di Rogliano (CS)
                  10/11/2015 22:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                  Se la procedura non ha fondi si può optare per la prenotazione a debito.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  11/11/2015 14:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                  A norma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
                  " Sono spese prenotate a debito:
                  a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
                  b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
                  c) il contributo unificato;
                  d) i diritti di copia.
                  Sono spese anticipate dall'erario:
                  a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
                  b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
                  c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
                  d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (1).
                  4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
                  5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero".
                  Zucchetti SG srl

                • Giorgia Cecchini

                  Ca'Gallo (PU)
                  27/10/2016 14:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                  Per cui tra le spese da prenotarsi a debito vi sono anche le spese relative alla trascrizione della sentenza di fallimento presso i registri immobiliari? Giusto?
                  Grazie
                  Giorgia
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  29/10/2016 14:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                  Si. Nell'ambito delle spese prenotate a debito rientra l'imposta di bollo, invece, nell'ambito delle spese anticipate dall'Erario rientrano gli emolumenti e altro.
                  Zucchetti SG Srl
                • Stefano Viscogliosi

                  Roma
                  22/11/2016 11:17

                  RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                  Buongiorno, mi riallaccio al post del 28.5.15 per chiedere se l'ipotesi b) corrispondente alla trascrizion di ufficio della sentenza dichiarativa di fallimento, resti valida ai fini della successiva vendita. Infatti, l'Agenzia del Territorio, operando in osservanza della circolare 3/2003 , non specifica su quali beni il fallimento sia trascritto; mentre se si rende tale trascrizione equipollente al pignoramento, ne deriverebbe che l'intera vendita sarebbe viziata in quanto di decreto di trasferimento deve fare riferimento al contenuto del pignoramento, inteso quale descrizione completa ed univoca del bene ai fini della sua individuazione.
                  Se così fosse, immagino che il curatore debba poi procedere ad una nuova trascrizione completa della sentenza di fallimento, duplicando di fatto i costi della procedura.
                  grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  22/11/2016 20:30

                  RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                  Probabilmente vi è un equivoco di fondo. Quando abbiamo parlato di trascrizione della sentenza di fallimento d'ufficio intendevamo dire, come si deduce dalla prima risposta che precede, al fatto che il curatore si limitasse a notificare l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, senza l'adempimento delle normali formalità di cui agli artt. 2657 e segg., e, in particolare, senza presentare la nota di trascrizione di cui all'art. 2659 c.c.. A sua volta il Responsabile dell'Agenzia del territorio in base ai dati personali del soggetto fallito (dati anagrafici del soggetto interessato: cognome, nome, sesso, codice fiscale, se persona fisica, denominazione e sede legale, se persona giuridica) è in grado di identificare i beni immobili a lui intestati nel territorio di competenza e su questi effettuare la trascrizione della sentenza. Se l'operazione è corretta, anche l'ordinanza di vendita, come il decreto di trasferimento, riporteranno gli stessi dati, altrimenti bisognerà verificare cosa è accaduto e provvedere alle dovute correzioni, dovendo esservi omogeneità tra ciò che il fallimento acquisisce all'attivo e ciò che vende.
                  Zucchetti SG srl.
                • Stefano Viscogliosi

                  Roma
                  23/11/2016 12:59

                  RE: RE: RE: Trascrizione sentenza di fallimento immobili

                  la trascrizione della sentenza di fallimento, nel caso di specie, è avvenuta tramite apposita richiesta all'ufficio campione civile della sezione fallimentare, unico soggetto abilitato ad annotare le prenotazioni a debito e/o le anticipazioni delle imposte. Tale "canale" è stato pertanto scelto proprio per l'assenza di fondi da parte della procedura. Non si è trattato (almeno nelle intenzioni) di mera notifica della sentenza, ma di un qualcos'altro, più complesso e completo.
                  saluti