Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

transazione e parere del Curatore ex art. 35 LF

  • Leonardo Castellan

    Prato
    17/04/2015 14:19

    transazione e parere del Curatore ex art. 35 LF

    Buonasera,
    sottopongo questo caso, per avere delucidazioni su come comportarmi dal punto di vista procedurale.

    Ricevo una proposta di transazione (NON espressamente prevista all'interno del programma di liquidazione approvato dal CDC)per l'acquisto dell'azienda fallita da parte di un creditore (peraltro facente parte del CDC) alle seguenti condizioni: (i numeri sono di fantasia ma riflettono la situazione)
    Prezzo offerto per la transazione = 100 (superiore al valore di perizia dei beni)
    Pagamento: 30 (compensazione totale con le prededuzioni) + 60 (compensazione parziale coi crediti ammessi con privilegio speciale del locatore di immobili) + 10 (assegno circolare o bonifico sul c/c della procedura).
    A parere del sottoscritto la proposta di transazione lede le cause legittime di prelazione (a titolo di esempio sono presenti dei dipendenti e dei professionisti ammessi al passivo) per la parte in cui si chiede di compensare il credito vantato come locatore di immobili.

    Tanto premesso, come mi devo comportare per rispettare i dettami dell'art. 35 LF?
    Posso non considerare la proposta di transazione ricevuta? (a mio parere NO)
    Devo comunque comunicare al CDC la proposta ricevuta, sottoponendola alla loro approvazione ma esprimendo un parere negativo sull'operazione? Nel caso in cui il CDC approvasse comunque la proposta, devo procedere comunque con la stipula dell'atto di vendita?
    Se proponete altri modus operandi sono ben lieto di valutarli.
    Grazie in anticipo
    LC
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2015 19:04

      RE: transazione e parere del Curatore ex art. 35 LF

      Premesso che, come lei giustamente anticipa, la proposta transattiva lede il principio della graduazione, riteniamo che il curatore non abbia l'obbligo di sottoporre la stessa all'attenzione del comitato dei creditori, che esprime un giudizio prevalentemente di convenienza. Del resto se chiede l'autorizzazione del comitato e questo (senza ovviamente la partecipazione del creditore interessato) l'autorizza, non può certo dare esecuzione ad un atto illegittimo perché contrario alla legge; avverso il rifiuto potrebbe qualcuno promuovere un reclamo ex art. 36 l.f., su cui deciderebbe il giudice delegato. Questa è l'unica via attraverso cui il giudice può intervenire, non potendolo fare direttamente sull'atto per autorizzarlo o per impedirlo ove vi desse esecuzione, benchè l'art. 35 preveda la preventiva comunicazione al giudice.
      Altra via più tortuosa, ma più tranquillante, potrebbe essere quella di integrare il programma di liquidazione con la transazione, far approvare la modifica dal comitato dei creditori e poi, se l'approvazione interviene, chiedere l'autorizzazione al giudice, a norma dell'ult. comma dell'art. 104ter, che dovrebbe negarla in quanto l'atto non è conforme alla legge.
      Zucchetti SG srl