Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendita beni mobili a trattativa privata

  • Giuseppe Cotto

    Asti
    22/01/2018 10:22

    Vendita beni mobili a trattativa privata

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare ho reperito beni mobili che facevano parte di una struttura alberghiera per cui l'azienda fallita è stata ante fallimento sfrattata con rilascio dall'immobile in cui esercitava l'attività.
    Ora l'immobile è stato locato ad una società che gestisce una nuova attività alberghiera e usufruisce in parte dei beni mobili della società fallita.
    La procedura fallimentare ha inventariato detti beni mobili e la società nuova affittuaria dell'immobile ha presentato proposta irrevocabile all'acquisto di detti beni ad un prezzo superiore a quello di perizia, peraltro con pagamento rateale entro 12 mesi.
    Ritengo di poter attuare una vendita a trattativa privata con adeguate forme di pubblicità con procedura competitiva, ma vorrei conoscere le forme minime della pubblicità necessarie e cosa indicare in merito nel programma di liquidazione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2018 17:19

      RE: Vendita beni mobili a trattativa privata

      A seguito della deformalizzazione delle vendite fallimentari, è rimasto un triplice limite a carico del curatore: prevedere la vendita nel programma di liquidazione, vendere i beni singolarmente solo ove non sia possibile una vendita complessiva o dell'azienda, utilizzare procedure competitive.
      Mentre i primi due condizionamenti sono abbastanza ben definiti, la competitività è lasciata molto alla iniziativa del curatore, anche per consentirne l'adattamento al tipo di beni oggetto della vendita, al valore degli stessi, alle presenza o meno di offerte, ecc.; in ogni caso, il minimo richiesto è che si attuino modalità procedurali di vendita aperte, in modo da consentire la partecipazione ad una pluralità di soggetti e garantire, così, il miglior realizzo, ed in questo si inserisce, sempre richiesto dall'art. 107, ad adeguate forme di pubblicità. Indispensabile, quindi, nel suo caso che si dia pubblicità della vendita e delle condizioni della stessa- adeguata alle modalità e valore dei beni per cui non è possibile stabilirne in astratto le caratteristiche-, e se questa pubblicità richiama più interessati, che si favorisca una gara, seppur informale, tra essi. Il tutto presuppone l'adeguamento del programma di liquidazione, ove in esso la vendità a dette condizioni non sia contemplata, neanche in via subordinata.
      Zucchetti SG srl