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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
revocatoria atto di donazione dell'immobile ex art. 69 lf
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Matteo Matta
cagliari02/03/2017 10:53revocatoria atto di donazione dell'immobile ex art. 69 lf
Gentilissimi colleghi, volevo sottopporre alla vostra attenzione la seguente problematica: il socio illimitatamente responsabile di società di persone fallito per estensione ex art 148 LF ha ceduto in donazione a titolo gratuito alla propria moglie il 100% della loro loro abitazione nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento della società. In pari data i due coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni. Si precisa inoltre che ben 9 anni prima la dichiarazione di fallimento lo stesso socio aveva costituito un fondo patrimoniale sullo stesso immobile a favore della propria moglie.
Ai sensi dell'art 69 LF trattandosi di atto a titolo gratuito tra coniugi l'immobile dovrebbe essere acquisito al fallimento, indipendentemente dalla data in cui è stata eseguita la donazione, salvo che la moglie provi la non conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito al momento della donazione.
Ora mi pongo i seguenti dubbi:
- Essendo il socio, fallito per estensione, conseguentemente al fallimento della società e non per insolvenza propria, la moglie potrebbe eccepire il fatto che alla data di donazione non era a conoscenza della crisi della società del marito riuscendo quindi evitare l'acquisizione alla priocedura dell'immobile in cui gli stessi risiedono?
- Al fine di procedere all'acquisizione all'attivo fallimentare dell'immobile di proprietà del coniuge del fallito è sufficiente procedere alla semplice e agevolata trascrizione della sentenza di fallimento in conservatoria o sarà necessario attivare un'azione revocatoria in giudizio?
Ringraziandovi anticipatamente aspetto vostre gentili consideraazioni in merito
Distinti saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2017 19:41RE: revocatoria atto di donazione dell'immobile ex art. 69 lf
Le problematiche da lei poste sono complesse e richiedono un chiarimento a monte.
Colui che costituisce un fondo patrimoniale può trasferire la proprietà o la comproprietà dei beni conferiti al coniuge, ovvero limitarsi a porre il vincolo di destinazione, riservandosi la proprietà dei beni destinati. nel suo caso si è verificata questa seconda ipotesi altrimenti non si spiegherebbe perché il fallito, pur avendo costituito l'immobile di sua proprietà in fondo patrimoniale nove anni addietro, abbia poi donato lo stesso immobile alla moglie circa de anni fa.
Questo significa che già prima della donazione era stato costituito un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, che non incideva sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implicava l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di disponibilità.
Stante questa situazione, lei per prima cosa deve aggredire l'atto di donazione della proprietà, che essendo qualificato come tale ed essendo intervenuto negli ultimi due anni anteriori alla data del fallimento, è indubbiamente atto a titolo gratuito; potrebbe anche essere applicata la disposizione di cui al nuovo secondo comma dell'art. 64, che consente l'acquisizione all'attivo fallimentare dei beni oggetto di atti a titolo gratuito "mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento". Se anche sorgessero difficoltà a questa forma di acquisizione diretta- che sappiamo esistono perché i conservatori vorrebbero un provvedimento del giudice- la inefficacia dell'atto di donazione è evidente e sarebbe agevolmente dichiarata dal giudice.
Il fatto è che, una fatta valere la inefficacia dell'atto di donazione, c'è da chiedersi se i beni oggetto di tale atto vengono acquisiti all'attivo fallimentare liberi o ciò avviene con il vincolo di destinazione che su essi esisteva per la costituzione del fondo. A nostro avviso questo vincolo rimane perché la inefficacia colpisce l'atto di trasferimento della proprietà, diverso e distinto dalla costituzione del vincolo di destinazione agli interessi familiari, che deve essere a sua volta revocato.
La revoca di questo ci sembra, però molto problematica. Ciò non tanto per la natura dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale- che la Cassazione ha ritenuto a carattere gratuito, pur con alcune limitazioni- quanto per l'epoca cui risale. Lei si è ben reso conto di tanto da richiamare giustamente l'art. 69, essendo indubbio che, trattandosi di un atto tra coniugi a struttura bilaterale (ciò anche nel caso, come il suo, ove il conferimento è stato operato da uno solo coniuge, dato che per il perfezionamento dell'atto è necessaria l'accettazione dell'altro), è applicabile tale norma, ma il fatto è che l'art. 69- che sostanzialmente permette la revocatoria senza limiti quanto agli atti a titolo gratuito tra coniugi purchè il fallito esercitasse la sua attività di impresa- è stato delimitato nella sua operatività dall'art. 69 bis, il cui primo comma stabilisce che "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione (quindi tutte le azioni revocatorie contemplate dalla legge fallimentare) non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto". Nel suo caso l'atto di costituzione del fondo risale a nove anni fa, per cui, se si segue questa linea interpretativa, è decaduto dalla possibilità di esercitare l'azione ex art. 69 l.f, così come quella di cui all'art. 2901 c.c., soggetta al limite di prescrizione quinquennale dalla stipula dell'atto.
La questione tuttavia è molto complessa e investa problematiche di ordine patrimoniale familiare e meriterebbe l'approfondimento di un parere legale.
Zucchetti SG Srl
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