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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
credito fallita e Durc irregolare
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Sonia Polvara
Casalpusterlengo (LO)17/04/2012 13:16credito fallita e Durc irregolare
Buongiorno
Volevo sottoporvi questo quesito:
fallimento di una società di capitali operante nel settore edile
un cliente della fallita non effettua il pagamento di quanto dovuto adducendo che il DURC non risulta regolare.
Dato che la società e' fallita non e' possibile avere un DURC regolare, oltre al fatto che l'INPS e la Cassa Edile si sono insinuate al passivo.
E' possibile richiedere all'INPS una dichiarazione che liberi la controparte dall'obbligo solidale contributivo?
Vi e' materia normativa che mi può aiutare eccependo al cliente della fallita che essendo la società in fallimento l'attivazione dell'intervento sostitutivo in caso di subappalto decade (ART 4 dpr 207/2010)?
Grazie per la collaborazione
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/04/2012 21:03RE: credito fallita e Durc irregolare
Riteniamo di no. proprio il richiamo legislativo da lei fatto, che abbiamo illustrato in altro contemporaneo intervento, rafforza la posizione degli enti previdenziali, e non vi è alcuna norma, a quanto ci risulta, che disponga agevolazioni o comunque il pagamento anche in mancanza di Durc o ddi Durc irregolare.
Le riportiamo, per sua comodità di lettura, la risposta data ad altra domanda sullo stesso tema:
Il comma secondo dell'art. 4 del DPR 05/10/2010 n. 207, dispone che "Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (stazioni appaltanti) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".
In adempimento a questa misura, l'INPS, con la recentissima circolare n. 54 del 1/4/2012 ha stabilito che le stazioni appaltanti possono intervenire nel caso in cui uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto presentino un DURC irregolare e possono quindi trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze non accertate nel DURC, per poi trasferirlo direttamente ai predetti enti. Le trattenute vanno effettuate dopo la ritenuta dello 0,50% prevista in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
Stante queste disposizioni non riteniamo che possa agire per i versamenti precedenti al fallimento in revocatoria nei confronti dell'INPS e per quelli successivi al fallimento in ripetizione per inefficacia nei confronti dei comuni che hanno pagato, perché questi ultimi hanno agito in forza di disposizione di legge, emanata proprio per consentire agli anti previdenziali il diretto recupero.
Del resto a ben guardare il fallimento non ha alcun danno, in quanto comunque le stazioni appaltanti avrebbero potuto trattenere gli importi dovuti in caso di mancanza di Durc o di Durc irregolare, e si sarebbe trovata l'insinuazione dell'Inps e degli altri enti previdenziali, che ora mancherà essendo stati soddisfatti, né ci risulta una disposizione di favore per i fallimenti.
Zucchetti SG
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)07/05/2014 17:00RE: RE: credito fallita e Durc irregolare
Mi permetto di contribuire alla discussione con alcune domande:
1) A fronte del rifiuto di un appaltatore che condiziona il pagamento alla procedura se non ottenendo un DURC regolare (cosa praticamente impossibile nei fallimenti), la Curatela,potrebbe pretendere dal debitore il pagamento all'Ente previdenziale in c/ contributi non versati dalla fallita?
2)Il pagamento dell'INPS e/o della Cassa Edile, se da un lato eviterebbe un indebito arricchimento del debitore, potrebbe essere visto come un atto che lede la par condicio?
3) Per mera ipotesi: Se in tal modo venisse sanato il debito della società fallita, successivamente la curatela potrebbe richiedere (ed ottenere) dall'Ente un DURC regolare?
Grazie per la risposta. Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/05/2014 19:50RE: RE: RE: credito fallita e Durc irregolare
Pensiamo proprio che la via da lei suggerita non sia fattibile sia perché altera la par condicio creditorum sia perché non si può indurre il debitore, che si trincera dietro la mancanza di un Durc regolare secondo quanto la legge gli consente, a pagare un terzo, nel caso l'inps, in modo che rilasci il Durc, vanificando, così, lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire.
Zucchetti Sg Srl
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Giuseppe Accardo
Sassari22/01/2015 10:12RE: RE: RE: RE: credito fallita e Durc irregolare
Buongiorno, stante che per il fallimento è impossibile ottenere il documento di regolarità contributiva, non riesco a capire quando il cliente pagherà il suo debito a favore del fallimento e se, in questa situazione, ha il diritto di ritenere le somme a tempo indefinito. Ed i creditori ammessi al fallimento per crediti previdenziali possano agire direttamente nei confronti del debitore che si rifiuta di pagare, bypassando la procedura fallimentare che per definizione deve realizzare gli attivi e conseguentemente procedere al loro riparto seguendo il principio della par condicio?
Grazie per la risposta.
Dr. Giuseppe Accardo
Sassari-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2015 20:08RE: RE: RE: RE: RE: credito fallita e Durc irregolare
Non sapremmo cosa altro dire oltre quanto già riportato nella prima risposta.
Aggiungiamo che, a quanto ci risulta, alcune sedi Inps ; ad esempio quella di Udine, si sono espresse nel senso che la liquidazione del credito maturato da un'impresa fallita nel corso dell'appalto deve essere disposto dall'Ente a favore del curatore fallimentare; sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare. Secondo quest'ultima, infatti, il curatore subentra in ogni rapporto attivo e passivo facente capo al soggetto sottoposto alla procedura concorsuale; una diversa interpretazione, inoltre, violerebbe il principio della par condicio creditorum, principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Zucchetti Sg srl
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Marco Del Bianco
MILANO28/02/2017 11:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: credito fallita e Durc irregolare
Alla luce della sentenza 9772/2015 del tribunale di Milano, ritenete ancora che il durc irregolare sia opponibile al fallimento?
Io non credo proprio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2017 20:00RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: credito fallita e Durc irregolare
Le saremmo grati se specificasse meglio il suo quesito e con riferimento a quale procedura.
Grazie.
Zucchetti SG srl
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