Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

pagamento spese in prededuzione

  • Donatella Sechi

    Gorizia
    16/06/2014 10:50

    pagamento spese in prededuzione

    Desideravo avere un parere sulla procedura da seguire per il pagamento dei crediti in prededuzione e sulla tempistica che il curatore deve seguire per tale adempimento. Mi trovo ad essere curatore di un fallimento vecchio rito e ho richiesto gli interventi di un legale e di un perito per realizzare l'attivo di una quota di immobile gravato da ipoteca. L'introito ottenuto riuscirebbe a coprire le spese in predededuzione specifiche e una quota di spese generali. La stessa procedura ha in corso anche la vendita di un altro immobile di proprietà nella misura del 50%, privo di aggravi: anche per questo si sono resi necessari l'intervento di un legale e di un perito oltre che spese di pubblicazione per la vendita e, vista la situazione attuale dei realizzi immobiliari e la quota in comproprietà, non è dato sapere se e quando sarà venduto e quanto sarà realisticamente realizzato. Alla luce di quanto previsto dall'art.111 L.F., dell'insistenza con cui un perito chiede il pagamento delle sue competenze relative alla stima dell'immobile già venduto (il decreto di trasferimento sta per essere firmato), del fatto che sulle spese in prededuzione vanno conteggiati gli interessi, mi chiedevo se vi è obbligo per il curatore di pagare ora il perito. Ho letto alcune Vostre risposte a quesiti analoghi: il mio dubbio è legato alla possibilità di non recuperare attivo dalla vendita dell'altro immobile e, quindi, di non avere disponibilità per il pagamento delle spese in prededuzione specifiche (e generali) legate a questo che, secondo quanto interpretato, non posso far gravare sul ricavato della vendita dell'altro immobile, oggetto di ipoteca. In ipotesi non si riuscisse a vendere il secondo immobile libero da gravami, su quale massa graverebbero le spese di pubblicazione della vendita? Sarebbe possibile richiedere la prenotazione a debito per queste spese? Vi ringrazio. Donatella Sechi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2014 17:39

      RE: pagamento spese in prededuzione

      I crediti prededucibili vanno pagati al momento in cui maturano e sono quindi esigibili, salvo contestazioni o valutazione di presumibile incapienza per tutti i creditori di essere soddisfatti.
      Per il momento lei dovrebbe pagare le spese relative all'immobile venduto, nel mentre per quanto riguarda le spese specifiche relative all'altro immobile, ancora invenduto, le può pagare se presume che vi sarà comunque capienza, perché in tal caso fa il conguaglio finale tra ciò che oggi anticipa prendendolo dal ricavato di altri beni e quanto ricaverà in futuro dal bene che deve sostenere dette spese. Diversamente è preferibile attendere la liquidazione dell'immobile di riferimento; qualora da questo non si ricaverà una somma sufficiente a soddisfare dette spese, le stesse graveranno proporzionalmente sul restante attivo.
      Zucchetti Sg Srl
      • Donatella Sechi

        Gorizia
        18/06/2014 09:59

        RE: RE: pagamento spese in prededuzione

        Ringrazio della veloce risposta. Avrei ancora un dubbio: poichè la procedura non ha altro attivo che il realizzo derivante dai due immobili: in ipotesi di mancato introito dal secondo immobile (vi sono realistiche possibilità che ciò sia confermato) le spese anticipate per le pubblicazioni e per la stima di quest'ultimo rimarranno a carico dell'erario o potranno essere pagate, visto che non posso intaccare il realizzo derivante dall'altro immobile? Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/06/2014 20:06

          RE: RE: RE: pagamento spese in prededuzione

          Nella risposta precedente abbiamo detto che qualora non si abbia la sicurezza che dalla vendita del secondo immobile si ricaverà una somma utile a soddisfare le prededuzioni, "è preferibile attendere la liquidazione dell'immobile di riferimento; qualora da questo non si ricaverà una somma sufficiente a soddisfare dette spese, le stesse graveranno proporzionalmente sul restante attivo". Lo stesso discorso vale anche se il secondo immobile non viene venduto o comunque nulla viene dallo stesso ricavato, dato che i soggetti che hanno effettuato le prestazioni di stima e altro hanno maturato il diritto al pagamento in prededuzione e, se dall'immobile sul quale si è riversata la loro opera non si ricava una somma sufficiente a soddisfarli o nessuna somma, quei crediti dovranno essere soddisfatti con il restante attivo fallimentare, sia esso il ricavo di beni mobili che immobili.
          Zucchetti SG srl
          • Donatella Sechi

            Gorizia
            19/06/2014 12:49

            RE: RE: RE: RE: pagamento spese in prededuzione

            Grazie