Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

POLIZZA VITA STIPULATA DAL FALLITO DOPO IL FALLIMENTO

  • Gennaro Di Martino

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    20/11/2012 00:18

    POLIZZA VITA STIPULATA DAL FALLITO DOPO IL FALLIMENTO

    La curatela ha ricevuto una informativa dalla banca in cui si comunicava che la fallita (persona fisica) aveva stipulato una polizza vita in un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.
    In linea generale le polizza vita non sono pignorabili, ma in questo caso ritengo che l'impignorabilità non possa essere eccepita dalla compagnia di assicurazione, in quanto il contratto è viziato fin dall'origine.
    Qual'è la vostra opinione al riguardo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2012 19:41

      RE: POLIZZA VITA STIPULATA DAL FALLITO DOPO IL FALLIMENTO

      Questione abbastanza singolare, nel senso che si è sempre discusso della sorte del contratto di assicurazione sulla vita stipulato ante fallimento, del diritto di riscatto della polizza, ma non ci risultano casi in cui sia stato il fallito a stipulare, appunto dopo la dichiarazione di fallimento, una polizza sulla vita.
      Riteniamo comunque che la risposta a questo problema passi anch'essa attraverso la soluzione che si dà ai quesiti sopra accennati nel caso di assicurazione sulla vita stipulata prima della dichiarazione di fallimento e che si incentrano nella domanda se detto rapporto vada o non attratto all'attivo fallimentare, con tutto quello che segue.
      Orbene le Sezioni Unite della Cassazione 31/03/2008, n. 8271, nel risolvere il contrasto di opinioni sul punto, hanno affermato che "in tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le «somme dovute», di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento".
      Sembrerebbe, quindi, che il contratto di assicurazione sulla vita sia insensibile alla vicenda fallimentare, ma la Corte Appello Napoli 22/09/2008 ha ritenuto che se è vero che il contratto mantiene la propria efficacia tra le parti, è anche evidente che il contraente fallito non potrà più corrispondere i premi dal momento della dichiarazione di fallimento, e troverà pertanto applicazione l'art. 1924 c.c., il quale regola l'ipotesi di mancato pagamento del premio nell'ambito del contratto assicurativo vita.
      Se così fosse si dovrebbe dire che, a maggior ragione, lo stesso principio è applicabile al caso che la stipula della polizza sia successiva alla dichiarazione di fallimento; ma a noi questa soluzione non sembra convincente. Le S.U. nell'affermare la sopravvivenza del contratto tra le parti hanno inteso escludere lo stesso dal novero dei rapporti acquisibili all'attivo fallimentare, per cui un contratto del genere deve essere considerato come personale, a meno che appaia essere stato stipulato non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori.
      Ma se è così, se cioè l'intero rapporto rimane estraneo al fallimento, il fallito può anche stipulare un contratto del genere dopo il fallimento, così come può stipulare un contratto di lavoro o un contratto di locazione per l'abitazione propria e della propria famiglia. In questi casi non entra in ballo la inefficacia dei pagamenti effettuati appunto perché essi attengono a rapporti estranei- legittimamente estranei a norma dell'art. 46- al fallimento.
      In conclusione, a nostro parere il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito è valido ed efficace e il fallito con i proventi che a lui sono stati assegnati sempre a norma dell'art. 46 può provvedere al pagamento, data la personalità dei fini previdenziali sottostanti alla polizza.
      Zucchetti Sg Srl
      • Gennaro Di Martino

        Santa Maria Capua Vetere (CE)
        21/11/2012 15:26

        RE: RE: POLIZZA VITA STIPULATA DAL FALLITO DOPO IL FALLIMENTO

        Riprendo la vs ultima affermazione: "a nostro parere il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito è valido ed efficace e il fallito con i proventi che a lui sono stati assegnati sempre a norma dell'art. 46 può provvedere al pagamento, data la personalità dei fini previdenziali sottostanti alla polizza".
        Il punto di discussione e perplessità è proprio questo: la mancanza di un decreto del giudice delegato che fissa i limiti di cui all'art.46 n.2, che consente al fallito di destinare i frutti del suo lavoro nell'impiego assicurativo.
        La fallita ha agito senza alcuna preventiva autorizzazione, iniziando arbitrariamente un'attività d'impresa, utilizzando parte dei proventi di questa per pagamenti di premi assicurativi sulla vita.
        Nel caso di mancanza del decreto del gd di cui all'art.46 le somme spese dal fallito sono legittime?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/11/2012 20:54

          RE: RE: RE: POLIZZA VITA STIPULATA DAL FALLITO DOPO IL FALLIMENTO

          L'art. 46 è formulato in modo da escludere dal fallimento, tra l'altro " ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia", poi, al secondo comma, dispone che tali limiti sono fissati dal giudice delegato con decreto motivato. Da tanto ci sembra di poter dedurre che, in mancanza del decreto del giudice delegato che fissa detti limiti, l'intero guadagno del fallito possa essere da lui trattenuto in quanto, appunto, manda il provvedimento che stabilisca quali sia la quota disponibile per il mantenimento suo e della famiglia.
          A nostro parare compete al curatore indagare, chiedendo chiarimenti e documentazione al fallito, sui suoi guadagni e poi sollecitare l'intervento del giudice delegato.
          Zucchetti SG Srl