Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ART.104-TER L.F.

  • Fabrizio Tagliabracci

    Mestre (VE)
    24/03/2011 08:37

    ART.104-TER L.F.

    Sto vendendo un terreno agricolo di valore irrisorio a trattativa privata (non lo farò mai più...). Ho scritto nel programma di liquidazione, regolarmente approvato dal C.d.c., che avrei adottato questa forma di vendita. Ho fatto pubblicità per un'asta a buste chiuse presso il mio studio, regolarmente notificata ad un creditore che sul quel terreno aveva iscritto ipoteca, ed è arrivata una sola offerta di un confinante pari al valore di stima. Ho presentato tutto al G.D. che ha autorizzato la vendita. Ora il notaio che deve redigere il rogito mi fa presente che manca l'autorizzazione del C.d.c.. Ho risposto che con l'approvazione del Programma di liquidazione l'autorizzazione è implicita, ma lui mi ha fatto rilevare che con la modifica del comma 4° dell'art.104-ter (che ha soppresso la parte in cui l'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni) l'autorizzazione del C.d.c. non è più implicita.
    Ha ragione il notaio ? Se ha ragione cosa posso fare ora, chiedo l'autorizzazione del C.d.c. anche se ho già l'autorizzazione del G.D. ? Ma a questo punto mi domando se l'autorizzazione del G.D. prima di quella del C.d.c sia valida.
    Cosa posso fare ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/03/2011 20:15

      RE: ART.104-TER L.F.

      Il notaio sbaglia completamente.
      Effettivamente il quarto comma dell'art. 104 ter, nella sua versione originaria, stabiliva che l'approvazione del programma di liquidazione "tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni incluse nel programma", ma questa disposizione andava letta in combinata con il primo comma per il quale l'approvazione del programma era demandata al giudice delegato, previa acquisizione del parere favorevole del comitato dei creditori.
      Il decreto correttivo è intervenuto in primo luogo sul primo comma sostituendo l'approvazione del giudice delegato con quella del comitato dei creditori, senza più richiedere alcuna partecipazione del giudice nel procedimento formativo dello stesso; come precisa il nuovo ult. comma, il programma approvato va soltanto comunicato al giudice, il quale autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi. Il programma, cioè, una volta approvato dal comitato dei creditori, non tiene più luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie per l'attuazione, essendo stata abrogata la seconda parte del quarto comma che conteneva questa disposizione, sostituita con il nuovo ult. comma che introduce un controllo del giudice nella fase attuativa, avendo attribuito a questo organo il potere di autorizzare l'esecuzione degli atti a esso conformi.
      Con il decreto correttivo è stata, quindi, eliminata la semplificazione che il legislatore della riforma del 2006 aveva introdotto quando aveva escluso ogni forma di controllo sulla fase di attuazione del programma, che trovava il suo contrappeso nella partecipazione alla fase di formazione e approvazione dello stesso del comitato dei creditori e del giudice delegato; ed, invero, essendo l'approvazione del programma frutto della partecipazione di tali organi, diventava superflua qualsiasi successiva ulteriore verifica che la legge prevedeva attraverso formule autorizzative articolate in vario modo. Nel momento in cui il legislatore del correttivo ha ridimensionare i poteri del giudice all'atto dell'approvazione del programma estraniandolo dal processo formativo del programma, ha dovuto necessariamente reintrodurre un controllo sulla esecuzione dello stesso, non potendosi pensare che l'organo giudiziario, al quale è rimasto un potere di vigilanza sulla regolarità della procedura, fosse completamente esautorato da ogni verifica sull'operato del curatore. Tale controllo è quello posto nell'ultimo comma con l'autorizzazione di conformità.
      Ossia l'abolizione di parte del quarto comma dell'art. 104 ter non comporta la una non prevista autorizzazione ai singoli atti da parte del comitato dei creditori, ma solo l'autorizzazione di conformità da parte del giudice. Né una un intervento del comitato è richiesto dall'art. 107, che, stante la disposizione generale di cui alla'rt. 104ter, demanda al curatore la liquidazione dei beni, senza far cenno al comitato né al giudice, i quali, a norma del quinto comma dell'art. 107, devono solo essere informati degli esisti della procedura di vendita, ossia devono essere informati a vendita avvenuta di ciò che è stato fatto.
      Ossia, né dall'art. 104ter né dall'art. 107, si ricava che, una volta approvato il programma di liquidazione, il comitato debba anche autorizzare i singoli atti in esecuzione dello stesso, in quanto tale compito è riservato al giudice delegato.
      Ci chiede cosa fare a questo punto. Cerchi di far capire al notaio interpellato che è in errore e, se non ci riesce, provi a cambiare notaio. Se proprio non ne trova uno che condivida quanto sopra detto- anche se ciò ci sembra molto strano data la chiarezza della norma sul punto contestato (i problemi posti dall'art. 104ter sono ben altri)- chieda il parare del comitato, sebbene anomalo; l'importante è che nell'atto di vendita si citi che questa era indicata nel programma di liquidazione approvato dal comitato e che la stessa è stata autorizzata dal giudice delegato, specificando le date; il resto diventa un inutile orpello.
      Zucchetti Sg Srl