Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendita di 1/2 di immobile e citazione per divisione giudiziale

  • Giorgio Baschirotto

    Vicenza
    20/04/2011 11:18

    Vendita di 1/2 di immobile e citazione per divisione giudiziale

    Nell'attivo del fallimento è dedotto un immobile per il 50% di proprietà della fallita, e 50% dell'ex coniuge che peraltro abita nella stessa sin dalla separazione, e poi divorzio.
    Questi a gennaio 2011, dopo la dichiarazione di fallimento (e relativa trascrizione), e prima che la procedura iniziasse le formalità per procedere alla vendita del bene all'asta, ha notificato la citazione in giudizio per la divisione giudiziale del bene.
    Mi chiedo se, anche alla luce delle novità introdotte in tema di esecuzioni, la procedura possa procedere ignorando tale citazione, procedendo al limite a costituirsi fermo restando che nel frattempo la Curatela intenderebbe procedere con l'esecuzione sull'intero bene, per realizzare il 50% a vantaggio della massa.
    Grazie della cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/04/2011 17:38

      RE: Vendita di 1/2 di immobile e citazione per divisione giudiziale

      Lei prospetta la possibilità che la curatela possa "procedere con l'esecuzione sull'intero bene"; in realtà non è così perché se il fallito era proprietario soltanto della quota del 50% dell'immobile, questa quota è stata acquisita all'attivo fallimentare e, di conseguenza, il curatore può vendere non l'intero bene ma la sola quota del fallito acquisita.
      Non conosciamo le caratteristiche dell'immobile, ma, poichè sicuramente la vendita dell'intero immobile darebbe un ricavato superiore alla somma delle due metà, la domanda di divisione formulata dal comproprietario lascia supporre che l'immobile non sia divisibile, in modo da chiedere nel relativo giudizio, una volta accertata la indivisibilità, l'assegnazione della quota del coniuge fallito.
      Il giudizio di divisione è stato ritualmente proposto nei confronti della curatela e può continuare in quanto non è un'azione esecutiva che subisca il divieto di cui all'art. 51 né una pretesa di restituzione di un bene da azionare a norma dell'art. 103. Ad ogni modo lei può vendere la quota della metà di proprietà del fallito, facendo presente che è pendente un giudizio di divisione.
      Il fatto che la citazione per la divisione sia stata trascritta dopo il fallimento ma prima della trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento nei registri immobiliari apre un incerto scenario in ordine alla opponibilità della trascrizione della citazione ai terzi, non essendo ancora chiaro il rapporto tra la pubblicità della sentenza di fallimento di cui all'art. 17 e quella della trascrizione di cui al secondo comma dell'art. 88. Ma questi sono problemi che riguarderanno l'eventuale acquirente, ammesso che riesca a trovarne uno.
      Zucchetti SG Srl