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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
acquisibilità attivo fondo pensione
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Gabriella Placucci
CESENA (FC)06/03/2013 16:25acquisibilità attivo fondo pensione
Buonasera,
Vi chiedo se ritenete che alcune somme depositate presso un Istituto di Credito a titolo di F.do pensione del fallito siano acquisibili all'attivo del fallimento o meno.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/03/2013 20:20RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Riteniamo che anche nel caso sia applicabile il n. 2 del primo comma dell'art. 46, per il quale sono esclusi dall'attivo "gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia", limiti che sono fissati con decreto motivato del giudice delegato.
Zucchetti SG Srl
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Maddalena Cottica
sondrio15/11/2013 11:11RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
A tal proposito chiedo se non sia acquisibile un fondo pensione aperto arca previdenza, trattantosi di previdenza complementare.Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2013 12:38RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Avuto riguardo alla natura assistenziale e previdenziale cui tende la costituzione del fondo pensione, riteniamo che esso sia soggetto allo speciale regime previsto dall'art. 46 l. fall., che, come esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme al fallito stesso spettanti a titolo di stipendio, pensione o salario, così dovrebbe escludere, sempre negli stessi limiti, i fondi costituiti, seppur volontariamente, per pervenire ad ottenere una pensione integrativa.
Zucchetti SG Srl
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Francesco Bellesia
Modena14/12/2013 12:56RE: RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Fallimento di sas e del socio accomandatario. Questi è titolare di pensione di vecchiaia INPS ex INPDAI di circa euro 2270 lordi. La somma è versata su libretto postale che è cointestato alla moglie ed avente un saldo di alcune migliaia di euro alimentato esclusivamente dalla pensione predetta: il marito vorrebbe lasciare le somme alla moglie a suo dire senza mezzi di sostentamento. Il fallito vive all'estero e non si è mai presentato al curatore. Essendo, perciò, presumibile che abbia mezzi adeguati di sussistenza all'estero, riterrei possibile richiedere l'autorizzazione al GD affinché possa acquisire le somme esistenti sul libretto postale e nel contempo chiedere all'INPS che le mensilità siano versate direttamente al fallimento, acquisendole, salvo la quota che il GD riterrà che debba essere corrisposto al fallito o alla persona che lui delegherà per l'incasso. Non ho rinvenuto argomenti al riguardo e gradirei un vs. parere.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2013 18:44RE: RE: RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Per quanto riguarda il deposito sul libretto postale, essendo questo cointestato, lei ne può acquisire la metà (specie se i coniugi sono in regime di comunione dei beni) presumendosi che il credito vero le Poste abbia natura solidale che si si divide, nei rapporti interni, in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ove il saldo attivo del conto cointestato risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei contitolari si deve escludere che l'altro, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo, ma è necessario che tale dato sia provato e sicuro.
Per quanto attiene alla pensione, si applica l'art. 46 l.fall., per cui soltanto il giudice delegato può fissare con decreto motivato la quota che può essere lasciata al fallito per i bisogni propri e della sua famiglia.
Zucchetti Sg Srl
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Maddalena Cottica
sondrio14/01/2015 17:01RE: RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Ho richiesto al fondo di previdenza di corrispondere alla procedura l'importo del fondo pensionistico salvo retrocedere al fallito quanto disposto dal GD ai sensi dell'art. 46 L.F.. Mi risponde Arca previdenza comunicandomi che " l'art. 11 comma 10 del D. Lgs 252/05 stabilisce "l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo".
Ai sensi di tale norma non possiamo procedere al riscatto della posizione del fallito e alla corresponsione a vostro favore del saldo corrispondente".
Come posso procedere a questo punto?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/01/2015 20:20RE: RE: RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Effettivamente l'art.11, comma 10, del decreto legislativo numero 252/2005 stabilisce il principio di intangibilita' della posizione individuale nella fase di accumulo e fissa dei limiti alla sequestrabilità e pignorabilità della prestazione previdenziale erogata al termine della fase di accumulo, da cui discende che la posizione individuale durante la fase di accumulo non e' aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso. La questione, per la verità è molto più complessa, perché rimangono pignorabili, ad esempio le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie, nei limiti della disciplina vigente per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, così come i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto. Ma tutto ciò non interessa il suo caso; affermata, infatti, la intangibilità accennata, il rapporto si svolgerà tra il lavoratore e Arca.
Zucchetti SG Srl
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Silvia Pecora Polese
Salerno07/03/2018 16:23RE: RE: RE: RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Buonasera
il fallito è titolare di fondo pensione complementare, nessuna pensione INPS, prima del fallimento è stato chiamato in causa per escutere una fideiussione prestata, vi chiedo
-il fondo pensione, attualmente sospeso per assenza di versamenti ma ancora nella fase di accumulo ,in questo caso, potrebbe essere aggredibile e pignorabile dal creditore nella sua totalità?
-il fallito mi comunica che potrebbe richiedere le prestazioni mensili con rate di ca 200 euro al mese, in questo caso, momento diverso dalla fase di accumulo, potrebbe essere pignorato il capitale residuo dopo il pagamento delle rate?
- anche la cf potrebbe acquisire il fondo dopo il pagamento della Prima prestazione?
Il creditore potrebbe pignorare la parte soggetta a liquidata per le spese sanitarie? la cf potrebbe acquisire questa stessa parte
grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2018 18:12RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
L'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 5/12/2005 n. 252 dispone che "Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7 lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, se questa rapidità e pignorabile età in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria …. omissis …. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7 lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità".
Come si vede, la norma pone un espresso parallelismo, per quanto riguarda la disciplina limitativa dell"aggressione da parte dei creditori, fra gli accumuli previdenziali obbligatori e gli accumuli previdenziali nelle forme complementari e facoltative,di modo che, così come previsto per il TFR accumulato e conservato presso il datore di lavoro, il montante che si versa al fondo pensione non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento e neppure è cedibile per volontà dell'interessato perché, in tale periodo (di accumulo), le somme fanno parte del patrimonio del Fondo Pensione e non già del patrimonio dell'interessato-debitore. Eguale situazione si riproduce nel fallimento, che costituisce una esecuzione forzata collettiva, nel senso che, come il cespite de quo resta escluso dalla pignorabilità nell'ambito di una esecuzione forzata individuale, così deve ritenersi esclusa la sua assoggettabilità alle procedure concorsuali,, per cui le somme accumulate nelle forme previdenziali complementari e facoltative restano escluse dall'attivo fallimentare.
Una volta che i montanti vengono mobilizzati dalla fase di accumulo per passare nella disponibilità del soggetto titolare, viene meno la funzione previdenziale e sorge la possibilità, per i creditori, di poter esercitare sui montanti medesimi le azioni esecutive; ma poiché sorge amche la possibilità dell'acquisizione al fallimento, il diritto dei creditori di agire in via esecutiva dovrebbe essere bloccato dal divieto di cui all'art. 51 l.f.; ferma restando la possibilità di lasciare una quota al fallito per il mantenimento proprio e della sua famiglia, a norma dell'art. 46 l.f..
Zucchetti SG srl
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Silvia Pecora Polese
Salerno12/03/2018 12:24RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: acquisibilità attivo fondo pensione
Buongiorno
Vi ringrazio per la risposta,
se il fallito chiedesse sin da subito l'erogazione mensile, saremmo nella fase di smobilizzo della posizione, dunque se la posizione totale fosse di ca 50.000 sottratta la prima rendita mensile di ca 200 euro la cf e o creditori possono esercitare le azioni esecutive sulle somme restanti? ho ben inteso?
grazie
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