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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
FALLIMENTO VECCHIO RITO : VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI MOBILI
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Alessandro Balletto
Cagliari11/05/2012 19:44FALLIMENTO VECCHIO RITO : VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI MOBILI
Chiedo alcune delucidazioni in ordine al seguente caso.
La Procedura deve alienare un Impianto Industriale i cui beni sono:
- in parte gravati da privilegio speciale ex art.3 del D.L. C.P.S. del 01/10/1947 n. 1075 reso applicabile dal D.L. 31/01/1995 N. 26;
- in parte sottosposti a patto di riservato dominio trascritto ante fallimento e opponibile alla Massa.
Il GD ha fissato con apposita ordinanza la data della vendita a trattiva privata subordinando l'espletamento della gara all'esito della
presentazione delle offerte cauzionate da presentare in busta chiusa direttamente al Curatore.
Allo stato vi sono manifestazioni di interesse all'acquisto da parte di società/soggetti esteri.
Mi domando e chiedo conferma se:
1) - Per la rappresentanza davanti al Giudice del soggetto/i (persona fisica / società estera) offerente/i è sufficiente una procura speciale autenticata dal Consolato/Ambasciata Italiana del Paese Estero ?
2) - Per la presentazione delle offerte cauzionate in busta chiusa il soggetto offerente deve essere firmatario dell'offerta o può essere altrimenti rappresentato ? In caso affermativo quale è la forma più idonea ?
3) - E' ricevibile un offerta effettuata da parte di un soggetto persona fisica, privo di procura, in nome e per conto di altro soggetto ?
4) - All'esito dell'aggiudicazione, possibile anche per persona da nominare attraverso un soggetto non procuratore autorizzato dal GD (cfr. Cass. 15 dic. 1987/9301, Fall. 1988, 334) dapprima provvisoria e definitiva all'atto del versamento del saldo prezzo, il GD emetterà apposito decreto di trasferimento (vendita) ordinando la cancellazione dei privilegi/patto di riservato dominio iscritti sui beni facenti parte dell'Impianto industriale ?
5) - Dal punto di vista fiscale la fattura per la vendita dovrebbe essere non imponibile IVA ex art. 8 DPR 633/72, ma soltanto qualora l'acquirente sia soggetto esportatore abituale (e non ritengo sia il caso dei soggetti esteri interessati all'acquisto) o non residente (ritengo sia il caso dei soggetti esteri interessati) : qualora il soggetto estero, benchè non residente, sia un privato verrebbe meno la non imponibilità Iva ex art. 8 D.P.R. 663/72 ? In tal caso la vendita sarebbe imponibile Iva ? Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario acquirente dovesse inviare all'estero i beni oltre il 90^ giorno dalla consegna verrebbe meno la non imponibilità Iva ex art. 8 DPR 633/72 ?
6) All'atto della consegna dei beni all'acquirente aggiudicatario sarà opportuno, in aggiunta al decreto di trasferimento e alla fattura, consegnare copia del verbale (è da redigere ?) di rilascio e consegna dell'Impianto i cui macchinari e attezzature saranno, verosimilmente, poi smontati e trasportati all'estero a cura e spese dell'acquirente ?
Vi ringrazio per l'attenzione e attendo cortese riscontro.
Alessandro Balletto
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/05/2012 21:33RE: FALLIMENTO VECCHIO RITO : VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI MOBILI
1-Per la rappresentanza davanti al Giudice del soggetto/i (persona fisica / società estera) offerente/i è sufficiente una procura speciale autenticata dal Consolato/Ambasciata Italiana del Paese Estero.
2-- Per la presentazione delle offerte cauzionate in busta chiusa il soggetto offerente deve essere firmatario dell'offerta o può essere altrimenti rappresentato. In questo secondo caso è necessaria una procura speciale.
3-Non è ricevibile un offerta effettuata da parte di un soggetto persona fisica, privo di procura, in nome e per conto di altro soggetto.
4-L'iter successivo all'aggiudicazione dipende da cosa è stato disposto nell'ordinanza di vendita. Se nulla è previsto, riteniamo che la vendita debba essere completata dal curatore che provvederà alla stipula del contratto, eventualmente con atto pubblico o scrittura privata autenticata, se l'oggetto della vendita lo richiede, facendo la comunicazione di cui all'art.107. . Il gd, al quale competono i poteri di cui all'art. 108, disporrà, al saldo del prezzo, la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Su questo punto, visto che il bene è (almeno in parte) soggetto a riservato dominio, dobbiamo pensare che la vendita sia stata possibile o pèer consenso del proprietario o perché questi, non ha mai rivendicato il bene in riservato dominio, con tutti i rischi per la massa di cui all'art. 103.
5-Giriamo questa parte della domanda ai nostri esperti fiscali
6-Il verbale di consegna va fatto o comunque va redatto un atto in cui l'acquirente dichiari di aver ricevuto quanto aggiudicato.
Zucchetti SG Srl
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/05/2012 17:40RE: RE: FALLIMENTO VECCHIO RITO : VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI MOBILI
Rispondiamo al punto 5 della domanda.
Come più volte affermato in questo forum, in corso di procedura (salve ovviamente diverse specifiche disposizioni) continuano ad applicarsi le ordinarie regole IVA; di conseguenza il caso in questione deve essere esaminato sulla base delle disposizioni "ordinarie" e quindi non solo del citato art. 8 del D.P.R. 633/72, che disciplina le "cessioni all'esportazione", ma anche dell'art. 41 del D.L. 30/8/1993 n. 331, che disciplina le "cessioni intracomunitarie non imponibili".
Si tratta di una normativa molto complessa e delicata, raccomandiamo quindi di considerare la presente risposta come una traccia sintetica, ed effettuare una analisi più approfondita del caso concreto, prima di procedere alla fatturazione.
Riportiamo per comodità gli estratti (rilevanti in questa sede) delle norme sopra citate.
Art. 8, I comma, del D.P.R. 633/72
"Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi....."
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto....
c) le cessioni ... a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di acquistare ... beni e servizi senza pagamento dell'imposta" [i c.d. "esportatori abituali"]
Art. 41, I comma, del D.L. 331/93
"Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta"
Di conseguenza:
a) se gli acquirenti sono soggetti esteri, essi possono essere esportatori abituali solo se hanno stabile organizzazione in Italia e tale stabile organizzazione rispetta i requisiti per essere considerata, appunto, esportatore abituale; ci pare ipotesi remota, comunque in tal caso essi sono tenuti a rilasciare apposita "dichiarazione d'intento" e sarà relativamente agevole effettuare le necessarie verifiche
b) se l'impianto viene trasportato o spedito fuori della Comunità Europea a cura o a nome del cedente, non ha importanza che l'acquirente sia o meno un privato, perchè la cessione è comunque non imponibile ex art. 8/633
c) la cessione è parimenti non imponibile ex art. 8/633 se il trasporto fuori della Comunità Europea è effettuato a cura o per conto del cessionario non residente entro novanta giorni dalla cessione; sempre senza che rilevi il fatto che sia un privato o un soggetto iVA
d) la cessione è invece non imponibile solo se effettuata nei confronti di un soggetto IVA (o un ente non commerciale) in caso di trasporto o spedizione fuori del territorio nazionale ma entro i confini della Comunità Europea.
e) negli altri casi la cessione è ordinariamente soggetta a IVA.
Trattandosi di disciplina speciale agevolativa, è indispensabile cautelarsi adeguatamente per evitare di avvalersi di un esonero non spettante; deve quindi essere verificata l'effettiva esportazione, che il soggetto comunitario sia effettivamente titolare di partita IVA, e così via.
In relazione p.es. all'ultima osservazione contenuta nel punto 5 del quesito, in caso che il trasporto o spedizione all'estero venga effettuato dal, o a cura del, cessionario, potrebbe essere emessa una fattura non imponibile ma preteso il versamento di un deposito pari all'IVA eventualmente dovuta; e successivamente:
- al momento della ricezione della prova dell'avvenuto trasporto fuori UE, il deposito verrà restituito
- in caso di mancata ricezione di tale prova, decorsi novanta giorni verrà emessa una nota di variazione, assoggettando l'operazione a IVA, e incamerato il deposito che dovrà essere versato all'Erario come normale IVA a debito
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