Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

VENDITA BENI DEPERIBILI

  • Massimo Pezzot

    Pordenone
    14/12/2012 19:14

    VENDITA BENI DEPERIBILI

    I BENI INVENTARIATI IN SEGUITO AL FALLIMENTO DI UN'ATTIVITA' DI BAR E RISTORAZIONE SONO COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA BEVANDE ED ALIMENTI DEPERIBILI.
    CONSIDERATO IL MODESTISSIMO VALORE DELL'INSIEME DELLE MERCI, LA VALUTAZIONE DELLE STESSE E' STATO EFFETTUATO DAL CURATORE, PER NON GRAVARE GLI ONERI DELLA PROCEDURA CON LA NOMINA DI UN PERITO ESTIMATORE.
    SI CHIEDE, COME POTER PROCEDERE ALLA VENDITA COMPETITIVA DEI BENI NEI TEMPI PIU' STRETTI, VISTA L'IMMINENTE SCADENZA DI PARTE DELLA MERCE CHE RISCHIA DI COMPROMETTERE LA COMMERCIABILITA'.
    E' POSSIBILE UNA TRATTATIVA PRIVATA CON UN OFFERENTE?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/12/2012 16:48

      RE: VENDITA BENI DEPERIBILI

      La regola generale è che la liquidazione inizi dopo l'approvazione del programma di liquidazione, pur tuttavia, prima della approvazione, "il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".
      Si tratta della riscrittura e adattamento del previgente secondo comma dell'art. 104, che consentiva al giudice delegato di autorizzare, anche prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il curatore alla vendita dei beni deteriorabili; espressione che, per costante giurisprudenza, comprendeva non solo la classica ipotesi del deterioramento materiale, ma anche la possibilità di evitare le spese della custodia e conservazione dei beni, di profittare di una particolare e irripetibile congiuntura di mercato, di cogliere quelle occasioni di liquidazioni favorevoli che potrebbero essere pregiudicate dal ritardo, ecc., oggi riassunte nel pregiudizio all'interesse dei creditori.
      Nulla è detto circa le modalità di queste vendite anticipate, e tale silenzio è giustificato dalla previsione generale del ricorso a procedure competitive contenuta nel primo comma dell'art. 107 e dalla urgenza ed eccezionalità della fattispecie che potrebbe non consentire, per gli inevitabili ritardi conseguenti, l'espletamento di gare, per non parlare di pubblicità; queste due (a volte) contrastanti spinte inducono a ritenere che anche nel caso di vendite anticipate debba fare ricorso alle modalità generali sempre che l'incombente pregiudizio per i creditori, che giustifica la vendita anticipata, lo consenta. E, proprio perché non è possibile fissare una regola generale e non è stato ancora approvato il programma di liquidazione, il curatore, nel richiedere al giudice l'autorizzazione di cui al sesto comma dell'art. 104ter, deve anche motivare l'eventuale mancato ricorso a procedure competitive ed anche su questa scelta deve pronunciarsi il giudice.
      Zucchetti SG Srl