Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

inventario beni mobili registrati

  • Emanuela Rolando

    Verona
    05/06/2017 18:54

    inventario beni mobili registrati

    Nella disponibilità del fallito vi erano beni mobili registrati (carrozze ferroviarie)di proprietà di terzi non rivendicati (ad oggi sono ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 101, comma 1, L.F.), nè fatti oggetto di istanza ex art. 87 bis L.F.
    Ho quindi provveduto ad inventariare detti beni mobili registrati così ritenendo, sotto un profilo sostanziale, di averli acquisiti al fallimento.
    Laddove provvedessi alla notifica al Pubblico Registro (dove i beni sono trascritti in favore del proprietario) della sentenza dichiarativa di fallimento ed il verbale di inventario, ritenete possibile l'annotamento ex art. 88 L.F. necessario per la vendita dei beni da parte del fallimento?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/06/2017 20:38

      RE: inventario beni mobili registrati

      Il disinteresse del terzo che non ha presentato domanda di rivendica né di restituzione dei vagoni (sempre che gli sia stata fatta la comunicazione ex art. 92 l.fall.) autorizza la curatela a vendere i beni rinvenuti nella disponibilità del fallito. Nessun problema sorgerebbe se si trattasse di beni mobili, ma trattandosi di beni mobili registrati, bisogna necessariamente trascrivere la sentenza di fallimento al PRA, il che non è possibile in quanto la trascrizione è il mezzo di acquisizione dei beni del fallito o non di quelli di terzi.
      E' necessario, quindi, prima un provvedimento che giustifichi il passaggio di proprietà in capo al fallito (con successiva apprensione del bene alla massa) o direttamente alla massa, senza la quale lei non può vendere il bene in quanto mancherebbe una serie continua di trascrizioni.
      Il fatto è che è difficile individuare lo strumento per provvedere a tanto. Si potrebbe pensare ad un provvedimento di acquisizione da parte del giudice delegato a norma del n. 2 del primo comma dell'art. 25, ma, anche ammesso che possa essere emanato un provvedimento del genere, riteniamo che il conservatore non effettuerà la trascrizione perché tale decreto non è titolo idoneo alla trascrizione. A norma dell'art. 2657 c.c., infatti, "la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenze, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".
      Purtroppo non vediamo altre soluzioni, che non passino per un accordo o una transazione con il proprietario dei vagoni, e questao è uno dei problemi che il legislatore non ha risolto, anzi, ha incrementato riconducendo nell'ambito fallimentare anche le rivendiche dei beni immobili.
      Zucchetti SG srl