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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
transazione ante fallimento
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)29/04/2015 20:52transazione ante fallimento
La società in bonis raggiunge con un proprio fornitore un accordo transattivo ante fallimento, a fronte del debito la società fallita gira n.10 effetti attivi in portafoglio ricevuti da un cliente, di cui 5 con scadenza ante fallimento e 5 con scadenza successiva al fallimento.
Può il curatore chiedere la restituzione delle somme incassate in data successiva al fallimento e la restituzione delle cambiali ancora non scadute. (prox scadenza 16/05/2015.
grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/04/2015 19:21RE: transazione ante fallimento
Bisognerebbe sapere di quali titoli si tratta, perché, ad esempio la girata di una cambiale tratta non accettata non comporta una cessione del credito cambiario perché solo l'accettazione della cambiale determina il trasferimento del credito cambiario, nel mentre l'effetto traslativo del credito cambiario (ossia del diritto di ottenere il pagamento del titolo, indipendente dal rapporto sottostante causale) si ha con la girata apposta ad una tratta accettata o an pagherò cambiario.
Se vi è stata cessione del credito cambiario, questo è uscito dal patrimonio del fallito e il giratario esercita un proprio diritto ottenendo il pagamento del credito cambiario, nel mentre se questo effetto non vi è stato, il pagamento successivo al fallimento sarebbe colpito da inefficacia ex art. 44.
Nel dubbio, converrebbe comunque chiedere la restituzione delle somme incassate, valutando anche la possibilità di una revocatoria dell'atto transattivo (sempre perasltro difficile) se compiuto nel periodo sospetto.
Zucchetti SG Srl
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)02/05/2015 19:01RE: RE: transazione ante fallimento
preciso.
la società fallita ha pagato il proprio fornitore con dei pagherò ricevuti da un cliente, in sintesi ha apposto la girata e lo ha consegnato al fornitore.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2015 20:04RE: RE: RE: transazione ante fallimento
In questo caso, come anticipavamo nella precedente risposta, con la girata sono stati trasferiti al giratario i diritti cartolari, che comprendono quello di riscuotere il credito portato dal titolo.
Zucchetti SG Srl
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)05/05/2015 08:18RE: RE: RE: RE: transazione ante fallimento
In tutta onestà, l'impossibilità da parte del curatore di chiedere la restituzione o la revocatoria degli effetti (pagherò) con scadenza successiva al fallimento mi ha "sconvolto" perchè:
considerato che secondo la cassazione civile sentenza 13085 del 22.12.1995 e cassazione 15.01.1994 al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ipotesi di girata di una cambiale da parte del (futuro) fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione del titolo e non già dalla girata; considerato che alcuni pagamenti sono avvenuti in data successiva al fallimento, considerato che sulla base dell'art. 44 L.F. i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, considerato che il creditore che ha incassato i pagherò e l'unico a non essere pagato con moneta fallimentare, considerato che con la sentenza di fallimento si ha la cristallizzazione del patrimonio del fallito, potevo chiedere la restituzione o la revocatoria dei pagamenti.
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/05/2015 19:06RE: RE: RE: RE: RE: transazione ante fallimento
Le sentenze da lei citate, se non andiamo errati, si riferiscono alla specifica fattispecie dell'art. 68 l.f., che non riguarda il caso in esame. Inapplicabile è anche l'art. 44 che attiene ai rapporti con il fallito, mentre nel caso, il titolo è uscito dal patrimonio del fallito con la girata.
Zucchetti SG srl
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