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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Accettazione eredità del fallito
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Maria Cristina Bongiorno
Milano05/02/2020 20:48Accettazione eredità del fallito
Il fallito (socio di snc) ha ereditato nel luglio 2009 alla morte della madre alcune quote immobiliari.
Nulla ha dichiarato al curatore dopo il fallimento, dichiarato nel 2013 a Milano; il curatore ha, comunque, reperito tramite visura alcune quote immobiliari a Milano e provincia, trascrivendo subito la sentenza dichiarativa del fallimento.
Nel corso di un pignoramento immobiliare su uno degli immobili, la curatela è intervenuta scoprendo a fine maggio 2019 che il fallito non aveva mai accettato l'eredità, diritto che si è prescritto un mese dopo e non consente alla curatela di accettare l'eredità al posto del fallito.
Il giudice ha fissato un termine per iniziare l'azione di accertamento tacito dell'eredità, cosa può fare il curatore? La trascrizione del 2013 può valere come accettazione tacita?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2020 20:24RE: Accettazione eredità del fallito
Cfr. risposta alla sua pari domanda
Zucchetti SG srl-
Maria Cristina Bongiorno
Milano07/02/2020 18:28RE: RE: Accettazione eredità del fallito
Si, ho visto la risposta del 13/1/2020 e proseguito la discussione in quella sede.
Grazie.-
Monica Viel
BELLUNO07/05/2024 16:44RE: RE: RE: Accettazione eredità del fallito
Buonasera, scusate ma non trovo la discussione/risposta del 13 01 2020 citata che è di mio interesse.
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2024 17:52RE: RE: RE: RE: Accettazione eredità del fallito
La risposta del 13.1.2020 è la seguente:
"Sui beni ereditati dal fallito dalla madre nel 2010 non doveva effettuare la trascrizione della sentenza di fallimento in quanto il chiamato all'eredità, all'epoca in bonis, aveva rinunciato all'eredità, per cui i beni oggetto di quella eredità (né ovviamente la quota in presenza di altre chiamati) erano entrati nel patrimonio del soggetto poi fallito tre anni dopo (e quindi fuori anche dal periodo sospetto per una eventuale revocatoria della rinuncia).
Diverso il discorso per l'eredità paterna in quanto la successione si è aperta in pendenza di fallimento del chiamato all'eredità e per essi trova applicazione il secondo comma dell'art. 42, pe ril quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, detratte le passività incontrate per l'acquisizione e la conservazione dei beni medesimi". Ne consegue, pur sussistendo ancora qualche dubbio sull'acquisizione automatica o meno die beni, che l'accettazione dell'eredità possa essere fatta dal curatore del chiamato e che possa farlo soltanto mediante accettazione con beneficio di inventario, sia perché risponde ad un principio generale che questo è il mezzo di accettazione di eredità altrui sia perché deve scomputare le passività, e non deve far gravare sui creditori concorsuali del fallito debiti successivamente pervenuti. In sostanza deve fare una valutazione di convenienza se accettare o non raffrontando l'attivo con il passivo.
Non esistendo alternative all'accettazione beneficiata non vi sono strumenti diversi per acquisire i beni per venderli agli altri eredi; tuttavia poiché ha tempo per l'accettazione, salvo che un coerede non le faccia fissare un termine, potrebbe nel frattempo trovare un accordo transattivo che preveda la rinuncia sua e il versamento di una somma per evitare controversie, e dopo il pagamento, rinunciare. Ma è meglio che consulti un avvocato perché è una operazione rischiosa.
Zucchetti SG srl"
Comunque se fa una ricerca ponendo come date tra 01.01.2020 e 31.03.2020 autore maria Cristina Bongiorno, trova l'intera discuzzione, cje si è sviluppata oltre la risposta di cui sopra.
Zucchetti SG srl
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