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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
RECUPERO PEGNO ESCUSSO
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Claudio Casolari
La Spezia02/02/2012 18:23RECUPERO PEGNO ESCUSSO
BUONASERA,
MI TROVO NELLA SEGUENTE SITUAZIONE: FALLIMENTO DI UNA SAS E QUINDI ANCHE DEL SOCIO ACCOMANDATARIO, IL SOCIO ACCOMANDATARIO E IL CONIUGE AVEVANO DATO, A GARANZIA DI UN C/C BANCARIO INTESTATO ALLA SAS, IN PEGNO DEI TITOLI CCT DI NOMINALI 11.000 EURO, COINTESTATI AL FALLITO ED AL CONIUGE.
L'ISTITUO BANCARIO, INFORMATO DELL'AVVENUTO FALLIMENTO, HA PROVVEDUTO AD ESCUTERE IL PEGNO RIENTRANDO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA.
A MIO AVVISO LA BANCA NON AVEVA DIRITTO DI ESCUTERE IL PEGNO (ALMENO PER IL 50% DELL'ACCOMANDATARIO DICHIARATO FALLITO) PER I SEGUENTI MOTIVI:
1) ATTO AVVENUTO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E PERTANTO INEFFICACE (ART 44 L.F.)
2) DEVE PRIMA INSINUARSI AL PASSIVO FALLIMENTARE (ART 53 L.F.)
HO FATTO PRESENTE QUANTO SOPRA ALLA BANCA CHIEDENDO LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA, MA L'ISITUTO NON NE VUOLE SAPERE SOSTENENDO CHE IL PEGNO E' SORTO PRIMA DEL FALLIMENTO ED INVOCANDO L'ART 56 L.F. .
RITENGO IL COMPORTAMENTO DELLA BANCA ASSOLUTAMENTE SBAGLIATO FONDANDO LE MIE RAGIONI SU I DUE PUNTI SOPRA ESPOSTI.
SBAGLIO?
INTANTO GRAZIE
DOTT. CLAUDIO CASOLARI-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2012 10:48RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
Assolutamente no. La norma applicabile alla fattispecie è, come lei giustamente ricorda, quella di cui all'art. 53l.f. e non quella di cui all'art. 56, richiamata dalla banca. Questa evidentemente richiama la norma sulla compensazione sostenendo di avere un credito (quello risultante dal conto corrente passivo) e un debito consistente nell'obbligo di restituzione della quota del pegno liquidato, ma, in realtà, intervenuto il fallimento, la Banca non poteva liquidare i titoli dati in pegno, ma doveva seguire le formalità di cui all'art. 53. Ossia alla data del fallimento la Banca non aveva un credito e un debito da compensare, ma esclusivamente un credito garantito da pegno, che doveva far valere secondo le regole del concorso, appunto secondo l'art. 53.
Zucchetti SG Srl
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Claudio Casolari
La Spezia03/02/2012 10:56RE: RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
GRAZIE.
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Maria Teresa Bernardi
MODENA06/02/2012 11:07RE: RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
Buongiorno,
Anch'io mi sono trovata ad affrontare il problema sollevato dal collega, ed ho gestito l'ammissione al passivo del fallimento come segue:
ammissione del credito della banca nel fallimento della società in chirografo,
ammissione del credito della banca nel fallimento del socio fideiussore con privilegio pignoratizio.
Direi, pertanto, confememente al vostro parere.
Nel frattempo i titoli obbligazionari oggetto di pegno (cointestati al fallito e al coniuge) sono stati rimborsati dal debitore e pertanto la banca è diventata detentore delle relative somme (di cui solo il 50% relativo al fallimento del socio).
Considerato che la società non pagherà nulla ai creditori chirografari e che le somme gravate da privilegio sono l'unico attivo realizzato dal fallimento personale del socio, come va gestita la fase del riparto? Ed in particolare quali spese di procedura possono gravare su tale attivo ai sensi del 3^ comma dell'art. 111 bis L.F.?
Grazie
Maria Teresa Bernardi
Modena-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2012 18:33RE: RE: RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
Ci sembra molto corretta la soluzione da lei data al problema dell'ammissione. Ricordiamo, in proposito che Cass. 18 dicembre 2006, n. 27044 ha chiarito che l'art. 53 l.f., se pure riconosce ai creditori pignoratizi e privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché richiede l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all'autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; "onde il ricavato dalla vendita, quand'anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione".
La stessa sentenza del 2006 ha ribadito, in tema di rapporto tra privilegi e pegno, che quest'ultimo segue il privilegio per spese di giustizia e precede quelli di cui all'art. 2751bis c.c., in conformità al precedente indirizzo (cfr. Cass. 6.12.2004, n. 22788; Cass. 17.2.1996, n. 1238; Cass. 10.8.1992, n. 9429; ecc.).
Tanto chiarito lei con il ricavato dal pegno deve in primo luogo pagare i crediti prededucibili, tra cui vanno incluse le spese specifiche incontrate per la gestione del pegno (se ve ne sono state) e una quota delle spese generali di utilità per il credito pignoratizio, solo quelle utili (quindi anche una quota da stabilire del compenso del curatore)perché nella versione finale dell'al secondo comma dell'art. 111bis i crediti prededucibili vanno soddisfatti, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
Se pagate le spese di procedura, rimane qualcosa, con questo deve pagare i crediti per spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c., se ve ne sono, e il residuo può darlo al creditore pignoratizio, fino, ovviamente, al raggiungimento del credito ammesso.
Zucchetti SG Srl
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Arturo Taliani
Folignano (AP)02/11/2015 14:34RE: RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
e se la banca escude il pegno pochi giorni prima del fallimento?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2015 19:05RE: RE: RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
E' chiaro che per le operazioni effettuate prima del fallimento non può applicarsi l'art. 53. Se la banca escute il pegno pochi giorni prima del fallimento, il pagamento che effettua col ricavato potrebbe essere soggetto a revocatoria, se ricorrono le condizioni e se ne vale la pena in considerazione della successiva ammissione al passivo della banca.
Zucchetti SG srl
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Giovanni Musu
CAGLIARI03/02/2016 13:11RE: RE: RE: RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
Buongiorno. Mi inserisco nella discussione per sottoporre la variante seguente: nel mio caso la banca ha revocato il fido 6 giorni dopo la dichiarazione di fallimento (trattasi di srl) e dopo altri 2 giorni ha escusso il pegno (quote di fondi comuni) senza inviare la comunicazione preventiva prevista dal contratto (5 giorni). Ritengo inefficace la vendita per mancanza di questa comunicazione, ho chiesto e ottenuto dalla banca il ricavato del riscatto dei fondi , ma ora la banca ne richiede la restituzione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2016 19:50RE: RE: RE: RE: RE: RECUPERO PEGNO ESCUSSO
Una volta che la banca ha restituito quanto incassato a seguito della liquidazione dei titoli dati in pegno, rimane creditrice per il credito a garanzia del quale il pegno era stato dato, ed è questo credito che può insinuare. Il problema è se può ancora far valere la collocazione pignoratizia o se deve accontentarsi del chirografo. Noi optiamo per questa seconda soluzione perché il pegno è stato estinto con la vendita col cui ricavato la banca aveva estinto il debito del fallito; a seguito della restituzione della somma riversata al fallimento a causa della inefficacia dell'incasso stesso, risorge il credito ma non rivive la garanzia dal momento che i titoli su cui gravava sono stati liquidati.
L'unica norma che potrebbe avallare la tesi contraria è quella di cui all'art. 2881 c.c., ma questa si riferisce all'ipotesi in cui, successivamente al verificarsi di una causa estintiva dell'ipoteca, risulti l'insistenza o l'invalidità di detta causa (oppure è dichiarata nulla la rinuncia fatta dal creditore all'ipoteca), per cui essa prende in considerazione soltanto le cause estintive dell'obbligazione affette da un vizio originario tale da determinarne la dichiarazione di inesistenza o di invalidità, e non il venir meno della causa estintiva per fatti sopravvenuti quale è la inefficacia. Né la conclusione cambia nella sostanza ove si ritenga che nella norma di cui all'art. 2881 c.c. siano comprese anche le ipotesi di inefficacia della causa estintiva del credito per la identità della ratio legis in tutte le fattispecie di estinzione, perché, pur così interpretato il dato normativo, la rinascita del credito a seguito della dichiarazione di inefficacia del pagamento non determina automaticamente la reviviscenza dell'ipoteca, dato che l'art. 2881 c.c. prevede soltanto che l'ipoteca conseguente al venir meno dell'effetto estintivo del credito, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado.
Zucchetti SG srl
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